Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 24-05-2011, n. 20529 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 27 aprile 2010, il GUP del Tribunale di Gorizia, nel corso dell’udienza i preliminare, rilevato che la fattispecie per la quale si procedeva era quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè provvedesse, "in ragione della pena edittale prevista", alla citazione diretta a norma dell’art. 550 c.p.p..

Avverso tale provvedimento il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità, sul rilievo che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 non sarebbe un’autonoma fattispecie di reato, ma una circostanza attenuante del reato previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve rilevarsi che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 del non è un’autonoma fattispecie di reato, ma una circostanza attenuante del reato di cui al comma 1 dello stesso articolo, perchè non prevede un’autonoma e diversa condotta, ma si limita a prevedere una pena più lieve per il caso di violazioni di minore entità economica. Poichè la pena base prevista per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 è superiore a quattro anni, non è consentita nel caso in esame la citazione diretta dell’imputato, dovendo invece celebrarsi l’udienza preliminare.

Il provvedimento adottato è, dunque, abnorme, perchè ha determinato una situazione di stallo processuale, impedendo al pubblico ministero di adempiere al preciso obbligo di richiedere il rinvio a giudizio, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Trova, infatti, applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini – come nel caso di specie – la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 24-11-1999, 26-1-2000 n. 26; Sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912).

S’impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *