T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4472 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con gli atti presupposti, il giudizio di non idoneità attitudinale reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali per il concorso finalizzato all’immissione di 3992 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Premesso di avere prestato servizio presso il Ministero della Difesa dal 2001 al 2008 e di avere partecipato, in tale periodo, a corsi specialistici conseguendo il brevetto di Paracadutista e la qualifica di Paracadutista militare nonché riportando elogi e note caratteristiche eccellenti, egli censura il giudizio di non idoneità attitudinale ritenendolo viziato per violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)manca la predeterminazione dei criteri per addivenire alla valutazione; tali criteri avrebbero dovuto essere inseriti nelle direttive tecniche per l’accertamento attitudinale, come si ricava dalla direttiva n. 3627/RESTAV5/5.2.9/10 Ministeriale che, però, non sono state consegnate all’interessato nonostante l’esplicita richiesta di accesso documentale;

b)la valutazione è avvenuta in maniera assai sommaria a seguito di un colloquio durato soli 4/5 minuti e successivamente ad un colloquio altrettanto ridotto con la commissione attitudinale;

c)il giudizio di non idoneità non appare in alcun modo motivato, né si ricava conferma dai test effettuati;

d)il giudizio dello psicologo appare riferito a circostanze fattuali attinenti la vita militare ed extra militare del candidato ricorrente e che soprattutto non hanno alcuna rispondenza con la realtà;

e)lo psicologo ha contestato l’assenza di attività operativa durante il servizio militare già reso, trascurando, però, che la operatività o meno dipende dal ruolo svolto e che il ricorrente, in quanto "Fuciliere", aveva un ruolo operativo; operatività confermata dalla partecipazione aspecifici corsi ed attività;

f)altrettanto infondata è la considerazione che l’attività militare precedente sia stata caratterizzata da due abbandoni di corsi specialistici per motivi personali;

g)il ricorrente ha sempre riportato note caratteristiche eccellenti, ha ottenuto un elogio e riportato 6 giudizi di idoneità del medesimo tipo.

Con memoria depositata il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso meglio argomentando la censura di contraddittorietà del giudizio rispetto sia ai propri precedenti di carriera che ai risultati dei test.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato depositando gli atti ed i documenti inerenti il procedimento istruttorio.

Il ricorso è infondato.

La commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo per la seguente motivazione: "A seguito del colloquio… il candidato è stato giudicato non idoneo quale volontario di truppa in servizio permanente per avere riportato una indicazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: controllo operativo, efficacia personale".

La cartella attitudinale riporta la seguente motivazione nella scheda di sintesi: La commissione attitudinale preso atto dei test e del colloquio individuale dopo aver sottoposto il candidato ad un ulteriore colloquio, oltre a confermare la valutazione di scarso nell’efficacia personale, ha rilevato una scarsa capacità da parte del candidato nel portare a temine con costanza ed accuratezza la propria attività".

I test somministrati hanno dato il seguente esito:

Test PE (perseveranza) "Bassa", confermata al colloquio individuale dal dato ultimo dell’abbandono dei due corsi (185°RAO e COL MOSCHIN) per motivazioni non pienamente chiarite e giustificate da problemi lavorativi del padre";

Test WIS/SIP solo parzialmente congruente con il ruolo a concorso: si segnala in particolare il punteggio molto basso di V2 (Raggiungimento dei risultati);

"Parte motivazionale del questionario un pò sintetica".

Lo psicologo così conclude:

"Il candidato presenta un profilo attitudinale non congruente a quanto ricercato per il ruolo VSP. La precedente esperienza militare nei paracadutisti (incarico fuciliere) è caratterizzata da quasi nessuna attività operativa e da due abbandoni di corsi giustificati per motivi personali. Al colloquio risulta difeso e poco dettagliato nel fornire le informazioni richiestegli. Tali elementi, unito ad un percorso lavorativo civile accidentato… rendono il candidato poco capace di scegliere e attuare i comportamenti e atteggiamenti più adeguati per ottenere i propri obiettivi o per rispondere efficacemente a quanto gli viene chiesto (vedesi altresì i punteggi ai test segnati nel riquadro soprastante".

Il Collegio reputa il giudizio di non idoneità sufficientemente e congruamente motivato sulla scorta delle risultanze istruttorie.

Lo psicologo prima e la commissione poi, hanno basato la determinazione sulle risposte fornite ai test ed al questionario informativo, previo approfondimento mediante colloqui individuali.

Il protocollo metodologico è stato pedissequamente rispettato ed il giudizio che la commissione ha reso s’appalesa immune da vizi di macroscopica illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

La ragione fondante il giudizio di non idoneità riposa sulle circostanza negative meglio sopra evidenziate e non su quelle risposte ai test che il ricorrente, nella sua memoria conclusiva, mette in risalto per dimostrare la contraddittorietà intrinseca del giudizio medesimo.

Il candidato è stato sottoposto ad una batteria testologica; dopo di che, è evidente come egli sia stato giudicato inidoneo – non già a cagione delle risposte che hanno espresso valori non negativi, bensì – per avere ottenuto valori e punteggi molto bassi nei Test PE (perseveranza), confermato al colloquio individuale, e WIS/SIP (raggiungimento dei risultati), solo parzialmente congruente con il ruolo a concorso. La parte motivazionale – che avrebbe dovuto chiarire le risposte, fornendo le opportune giustificazioni, è risultata, peraltro, sintetica.

Secondo il ricorrente la valutazione sarebbe avvenuta in maniera assai sommaria, a seguito di un colloquio durato soli 4/5 minuti e successivamente ad un colloquio altrettanto ridotto con la commissione attitudinale.

La censura è generica ed infondata.

Il candidato ha dapprima sostenuto i test ed affrontato il questionario anamnestico, di poi il medico specialista ha proceduto ad esaminare tutta la documentazione e solo dopo tutti questi incombenti egli è stato ammesso al colloquio: le perplessità del ricorrente in punto di brevità del colloquio non trovano, pertanto, conferma nei fatti ove considerato: a)il tempo dedicato dal ricorrente ai test e quello per l’esame della documentazione da parte del medico specialista; l’utilizzazione di un consolidato protocollo tecnico procedimentale adottato, imparzialmente, nei riguardi di tutti i candidati; c)l’insindacabilità del tempo dedicato al colloquio ove non suffragato – come nel caso di specie – da seri, univoci e concreti elementi di fatto in grado di revocare in dubbio l’attendibilità della valutazione che ne è conseguita.

Va soggiunto, che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla Commissione alla valutazione dei candidati, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna visita medica per il numero dei concorrenti (Cons. Stato, IV Sez., 17 ottobre 2000 n. 5249 e 12 marzo 2001 n. 1366; T.A.R. Catanzaro, I Sez., 17 dicembre 2001 n. 2167 e 18 settembre 2002 n. 2277; T.A.R. Bari, I Sez., 26 settembre 2000 n. 3788, 27 settembre 2000 n. 3804 e 3 gennaio 2001 n. 16; T.A.R. Bologna, I Sez., 13 febbraio 2003 n. 98; T.A.R. Napoli, IV Sez., 1 febbraio 2005 n. 615).

A dire del ricorrente, il giudizio della psicologa appare riferito a circostanze fattuali attinenti la vita militare ed extra militare del candidato ricorrente e che soprattutto non hanno alcuna rispondenza con la realtà.

L’esame delle documentazione istruttoria consente al Collegio di escludere profili di superficialità valutativa come di travisamento dei fatti.

Ed invero, risponde ad un dato di fatto obiettivo che il C. abbia abbandonato due corsi, non rilevando la circostanza che si trattasse di corsi facoltativi; e che l’abbandono sia dipeso da motivi personali, non importa se condizionati (apparentemente) da esigenze lavorative del proprio padre.

Congruente è anche la rassegnata motivazione sull’assenza di pregressa attività operativa. L’amministrazione non ha negato in assoluto (come prospetta in tesi il ricorrente) caratteristiche di operatività all’incarico di fuciliere; essa ha precisato, secondo un giudizio di valore e di relazione immune da vizi di macroscopica illogicità ed irragionevolezza, che "la precedente esperienza militare nei paracadutisti con l’incarico di fuciliere è caratterizzata da quasi nessuna attività operativa". Quanto ai corsi sostenuti dal ricorrente, pare evidente che essi non sono riconducibili, direttamente ed immediatamente, ad un incarico di natura operativa essendo funzionali, piuttosto, alla formazione del militare in via, semmai, propedeutica ad una attività di tipo operativo.

Il ricorrente sostiene che il giudizio contrasti con le proprie note caratteristiche eccellenti, con l’elogio ottenuto in carriera e con sei giudizi di idoneità del medesimo tipo.

Anche queste censure sono infondate.

I precedenti giudizi di idoneità sono stati conseguiti in ambiti concorsuali ontologicamente e funzionalmente diversi da quello preso in esame. Il ricorrente è stato giudicato non idoneo al ruolo di volontario di truppa in servizio permanente mentre in precedenza i giudizi di idoneità erano stati formulati con riguardo al servizio di ferma o rafferma. Ebbene, le esigenze attitudinali richieste per il reclutamento come VFB (non continuativo ed a tempo determinato) non sono sovrapponibili a quelle sottese al giudizio per l’immissione nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere compiti, funzioni ed incarichi di natura continuativa e certamente più impegnativi. Un giudizio, quest’ultimo, finalizzato alla verifica del possesso di uno specifico profilo attitudinale per il ruolo di militare in servizio permanente attraverso un più articolato e peculiare iter di prove.

In ordine, infine, all’elogio ed alle note caratteristiche di carriera, il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti peculiari della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *