Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20577 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RACI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

A.F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 4 maggio 2009 dal Tribunale di Latina ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e con la quale gli è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di giorni venti di arresto ed Euro 400,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 6. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c), per non essere stata accertata la sussistenza degli elementi per addivenire ad una pronuncia assolutoria stante l’assenza di riscontri obiettivi agli elementi accusatori.
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 contestata all’attuale ricorrente, essendo stato lo stato di ebbrezza accertato sintomaticamente senza la misurazione prevista dalla legge, va assimilata a quella di cui al medesimo comma 2, lett. a). A seguito della modifica del medesimo art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha applicato una pena in relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.

Per la residua imputazione di cui al medesimo art. 186, comma 6 occorre procedere a nuovo giudizio in quanto la pena concordata teneva conto anche del reato depenalizzato come sopra, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio anche relativamente a tale imputazione con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato:

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla residua imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 6 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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