Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20575 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Osimo in data 16 aprile 2010 con la quale L.P. D. è stato condannato alla pena di Euro 50,00 di multa per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., il Procuratore Generale ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all’art. 590 cod. pen. e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo che, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da Euro 258 ad Euro 2.582, per cui la pena irrogata sarebbe illegale perchè inferiore al minimo edittale così determinato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, n. 2, lett. b) espressamente prevede che per i reati di competenza del giudice di pace per i quali è prevista la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente a quella prevista nella misura da Euro 258,00 ad Euro 2.582. Pertanto il Giudice di Pace territoriale, applicando la pena edittale del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ha applicato una pena illegale perchè inferiore al minimo previsto dal suddetto art. 52.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Osimo che provvedere a stabilire la pena entro il limite previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Osimo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *