Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20574 Intercettazioni telefoniche

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. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 13 agosto 2009 con la quale N.K. è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè acquistava da D.S.J.S. e C. numerose partite di cocaina del peso ciascuna di alcuni chili e, da ultimo, per avere acquistato polveri di sostanza stupefacente del peso di cinque chilogrammi e mezzo per un valore pari ad Euro 137.440,00 che deteneva e vendeva a terzi; fatto accertato in (OMISSIS); del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè acquistava da P.M. numerose partite di cocaina del peso ciascuna di alcuni chili nei mesi di settembre 2007, ottobre 2007, e marzo-aprile 2008, fatto accertato in (OMISSIS); del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis, 482 e 477 cod. pen. perchè veniva trovato in possesso del passaporto n. (OMISSIS) rilasciato dalla Repubblica Francese in data 27 aprile 2005 nonchè per avere contraffatto o alterato la patente di guida n. (OMISSIS) in quanto riportanti dati anagrafici alterati, accertato in (OMISSIS).

Con la stessa sentenza il N. è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia, è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena; è stata inoltre ordinata l’espulsione del N. a pena espiata; è stata disposta la confisca e distruzione della sostanza da taglio, del bilancino, del denaro, dei telefoni e dei documenti in sequestro. La Corte territoriale ha rigettato l’accezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza preliminare per la nullità della notifica al difensore dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in quanto effettuata a mezzo telefax ma priva dell’attestazione di conformità della copia all’originale, considerando che trattasi di mera irregolarità insuscettibile di causare la nullità dell’atto.

Ha inoltre rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perchè acquisite da altro procedimento penale, e per non essere state depositati i verbali delle registrazioni e intercettazioni all’autorità procedente, considerando che la mera diversità del numero di ruolo non è sufficiente a ritenere la diversità del processo penale, mentre la formalità del deposito e trasmissione dei verbali non è prevista a pena di nullità. La stessa Corte d’Appello ha pure rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da P. M. per ritenuta violazione dell’art. 727 c.p.p., comma 5 bis e art. 729 c.p.p., comma 1 bis in quanto l’autorità elvetica non avrebbe rispettato le modalità di esercizio del diritto di difesa previste dalla legislazione italiana, considerando che, in materia di assistenza giudiziaria, sono comunque utilizzabili i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese erga alios e assunti a seguito di rogatoria all’estero secondo le forme stabilite dallo Stato richiesto, salvo l’eventuale contrasto con norme inderogabili o principi fondamentali che non si identificano con qualsiasi norma dettata dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. Nel merito la Corte territoriale ha richiamato le articolate argomentazioni del giudice di primo grado in relazione alla lettura delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese dalla D.S., giustificando alcune incertezze nelle dichiarazioni di questa con la volontà di non compromettere la sua posizione, mentre ha condiviso l’individuazione dell’interlocutore telefonico nella persona dell’imputato. In ordine al trattamento sanzionatorio la Corte d’Appello ha ritenuto la pena inflitta insuscettibile di riduzione attesa la gravità dei fatti, i precedenti penali dell’imputato che non consentono la concessione delle attenuanti generiche, e la mancanza di ogni segno di resipiscenza.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato sia personalmente che tramite il proprio difensore.

L’imputato ripropone i motivi di impugnazione, già proposti in sede di appello, relativi alla nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed alla conseguente dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza preliminare, in quanto effettuata a mezzo telefax senza l’attestazione di conformità della copia all’originale.

Con il secondo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell’art. 270 c.p.p., comma 2 artt. 268 e 271 cod. proc. pen. in quanto disposte per procedimenti diversi.

Con terzo motivo si ripropone l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da P.M. per violazione dell’art. 727 c.p.p., comma 5 bis, art. 729 c.p.p., comma 2 bis e art. 64 cod. proc. pen. in relazione al duplice profilo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c). In particolare si assume che sarebbero stati violati principi fondamentali in relazione alla tutela del diritto di difesa prevista dall’ordinamento italiano nell’esecuzione della rogatoria internazionale.

Con quarto motivo si lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato. In particolare si deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che nelle intercettazioni telefoniche si faceva riferimento a diamanti e non a sostanza stupefacente, nè sarebbe stata trovata alcuna traccia concreta del traffico di stupefacenti contestato. Il ricorrente deduce inoltre, l’inattendibilità delle dichiarazioni della P. e della D. S. assumendo che la Corte territoriale sarebbe pervenuta ad un giudizio di responsabilità solo sulla base di propri apprezzamenti soggettivi privi di riscontro.

Con quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio soprattutto in raffronto al trattamento statuito per l’imputata D.S..

Il ricorso del difensore dell’imputato contiene i medesimi motivi di censura già proposti con il ricorso dell’imputato, ed inoltre deduce difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente assumendo che le dichiarazioni della P. e della D.S. non sarebbero state sufficientemente vagliate con la verifica dei riscontri obiettivi sulle quantità di droga effettivamente smerciate e sui viaggi effettuati per l’importazione della sostanza.

Con terzo motivo il ricorso del difensore dell’imputato lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, all’omessa revoca della misura di sicurezza dell’espulsione ed all’omessa restituzione delle somme di denaro oggetto di confisca.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Con riferimento al ricorso proposto personalmente dal N. va considerato che il primo motivo è infondato in quanto la nullità dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Cass. 5 maggio 2010 n. 19948).

Il secondo motivo relativo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in procedimento diverso e per il mancato deposito dei relativi verbali e delle registrazioni è parimente infondato sotto molteplici profili. In primo luogo deve ripetersi il rilievo che ha, nel caso in questione, la scelta del rito abbreviato in cui sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche.

Ne consegue che l’irritualità nell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Cass. 9 giugno 2005 n. 29240). Con riferimento, in particolare, alla diversità del procedimento per il quale le intercettazioni in questione erano state disposte, la Corte territoriale ha comunque correttamente motivato sostenendo che la semplice diversità del numero di ruolo non determina la diversità sostanziale del procedimento rilevante ai fini in questione. In merito al mancato deposito dei verbali e delle registrazioni. Riguardo al dedotto mancato deposito delle registrazioni, questa Corte ha già in altre occasioni affermato che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate, precisando che la prova è costituita dalla registrazione della captazione della conversazione e non dal suo riversamento sui supporti magnetici (Cass. 11 dicembre 2009 n. 1084). Viceversa, anche altre eventuali irregolarità delle intercettazioni, quali quelle relative ai decreti di autorizzazione, non danno luogo ad inutilizzabilità che consegue solo quando le intercettazioni siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o nono siano state osservate le deposizioni di cui all’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3.

In merito alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da P.M. per violazione del diritto di difesa, oggetto del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata correttamente da atto, richiamando espressamente l’accordo tra Italia e Svizzera ratificato e reso esecutivo con L. 5 ottobre 2001, n. 367, che si è trattato solo della "semplice trasmissione dei verbali di alcuni interrogatori svolti da parte dell’autorità elvetica che stavano già collaborando con gli inquirenti, non già l’effettuazione degli interrogatori stessi". E’ stato pure correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza (Cass. 22 gennaio 2009, n. 21673) secondo cui in materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese "erga alios" e assunti a seguito di rogatoria all’estero secondo le forme stabilite dallo Stato richiesto, salvo l’eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e in particolare con le regole relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa, tra le quali la presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini preliminari. Tale indirizzo è vieppiù da condividere tenuto conto che si è proceduto con rito abbreviato rilevante per quanto sopra detto.

Il quarto motivo è inammissibile. Infatti esso contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato. D’altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico richiamando, in particolare, le intercettazioni telefoniche del cui utilizzo si è sopra rilevata la piena legittimità.

Il quinto motivo è infondato riguardando il trattamento sanzionatorio la cui valutazione è riservata al giudice del merito che, nella specie, ha dato compiuta e logica motivazione al proprio pronunciamento.

Le argomentazioni sopra svolte valgono anche in relazione al distinto ricorso proposto dal difensore dell’imputato, sia riguardo all’affermazione di responsabilità, con lamentele proposte con specifico riferimento ad altri elementi istruttori per i quali, tuttavia, valgono le medesime considerazioni già svolte, sia riguardo al trattamento sanzionatorio.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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