Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20573 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 24 giugno 2006 cha ha dichiarato U.L. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto a fini di spaccio gr.

272,482 di marijuana per circa 817 dosi singole. La Corte territoriale ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado considerando, comunque, che la sostanza stupefacente, il materiale utile alla preparazione delle dosi ed il denaro sequestrati nell’abitazione dell’imputato, sono prove, sufficienti ad affermarne la responsabilità in ordine al reato ascrittogli. L’ U. propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, travisamento della prova, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nell’affermazione della colpevolezza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare il ricorrente deduce che, con i motivi di appello si era fatto presente che l’appartamento in cui è stata rinvenuta la droga e gli oggetti sequestrati, non era locato all’imputato ma a suo padre. D’altra parte il mero rinvio alla motivazione di altra sentenza costituirebbe, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, difetto di motivazione.

Con secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con quella del giudice di primo grado. In particolare si assume travisamento del fatto sul punto del possesso di denaro da parte dell’imputato, circostanza considerata ai fini dell’affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto e per escludere l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, mentre il primo giudice aveva espressamente escluso che il denaro sequestrato fosse pertinente al reato tanto da escludere la sua confisca.

Con terzo motivo si lamenta, ancora ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della riqualificazione della fattispecie nella forma attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In particolare si contesta la valutazione delle circostanze emerse e degli oggetti sequestrati, che sarebbero state erroneamente considerati prova dello spaccio anzichè dell’utilizzo personale della droga in questione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il primo motivo si sostanzia nella doglianza per non avere il giudice dell’appello tenuto conto del motivo relativo all’erronea indicazione dell’imputato quale locatario dell’appartamento in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in questione. Va rilevato che tale doglianza è irrilevante in quanto è tale la circostanza della titolarità del contratto di locazione dell’immobile in cui è stata rinvenuta la droga in quanto, come risulta con logica chiarezza dalla sentenza impugnata, comunque l’imputato è stato trovato nel materiale possesso sia della droga che del materiale utile per il confezionamento ed il successivo smercio della droga; da tale possesso, cioè dal rapporto fra il soggetto e gli oggetti sequestrati, è stata ricavata la prova della responsabilità penale dell’imputato, per cui, in tale contesto motivazionale, appare del tutto irrilevante la circostanza per cui il locatario dell’appartamento sarebbe un soggetto diverso dall’imputato.

Anche il secondo motivo di gravame relativo alla indicazione del possesso di denaro quale dato di fatto su cui si sarebbe fondata l’affermazione della responsabilità dell’imputato, è infondato in quanto anche tale circostanza è di per sè irrilevante nell’economia della motivazione. In particolare si rileva che il possesso del denaro è stato citato solo fra altri elementi di fatto a sostegno della responsabilità penale che, dal contesto della motivazione, appare chiaramente fondata anche da altri elementi dettagliatamente indicati (quantitativo cospicuo di droga, suddivisione in numerosi involucri, macinatori per preparare le dosi, nastri e rotoli per il confezionamento). Pertanto il possesso del denaro, pur citato nella sentenza, appare irrilevante ai fini della decisione, in quanto la motivazione fa riferimento ad un complesso di elementi che, anche a voler escludere il contestato possesso di denaro, appare che sia comunque ritenuto sufficiente a provare la penale responsabilità dell’imputato.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto tende a contestare la libera valutazione degli elementi istruttori sia riguardo all’affermazione della responsabilità, che riguardo alla esclusione del riconoscimento dell’invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 peraltro congruamente e logicamente motivata con la qualità ed il quantitativo di droga, e con le modalità del fatto documentata dagli oggetti sequestrati.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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