Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19661 procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 15 dicembre 2008 che ha dichiarato la nullità del ricorso per equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio in quanto la procura alle liti è stata rilasciata senza data, su foglio separato redatto con caratteri a stampa diversi da quelli del ricorso, privo sia del timbro di congiunzione che di numerazione progressiva, senza indicazione dell’autorità giudiziaria nè del riferimento al procedimento.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura, come violazione dell’art. 83 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata richiede sia che la pagina finale dell’atto introduttivo non consenta materialmente l’inserimento della procura nello stesso foglio e che la procura si scritta nei prmi righi utili di quello successivo sul quale sia apposta una numerazione successiva, sia che la procura contenga l’espressa menzione della vertenza e dell’autorità giudiziaria adita.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico e costante orientamento di questa Corte (cass. n. 12332/2009, 7731/2004) che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non richiede necessariamente la cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti. (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega). Inoltre è anche pacifico (cass. n. 29785/2008, 46/2000, 2145/2001, 13414/2001, 16907/2006) che la procura è validamente conferita benchè non contenente alcun riferimento al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede.

Nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Nella specie la procura alle liti è stata rilasciata su foglio che risulta "spillato" al ricorso e contiene il riferimento alla domanda proposta ai sensi dell’art. 6 della CEDU davanti alla corte d’appello.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto con rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia davanti alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *