T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4465 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso in data 1 ottobre 2010 dalla commissione per gli accertamenti di efficienza fisica nell’ambito del concorso per il reclutamento di VFP4 da immettere nella Marina Militare anno 2010, I immissione, del 1 ottobre 2010.

L’interessato è stato giudicato non idoneo alla prova degli "addominali" avendo riportato il risultato PNU (prova non ultimata). Il bando prevedeva che il candidato effettuasse un numero di addominali pari o superiore a 22 nel tempo massimo di 2 minuti. E’ accaduto che durante la prova, giunti alla diciannovesima flessione, l’esaminatore interrompeva l’esecuzione degli esercizi comunicando al candidato che i gomiti non avevano toccato le ginocchia e che, pertanto, le modalità dell’esercizio non risultavano corrette.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)né il bando né i DD.MM. nn. 5/12/2005 e 131/2009 descrivono le modalità tecniche d’esecuzione degli esercizi;

b)la mancata specificazione delle modalità d’esecuzione attribuisce potere eccessivo alla commissione esaminatrice la quale determina, a suo insindacabile giudizio, tecniche, posizioni e modalità degli esercizi, le cui regole di svolgimento necessiterebbero, al contrario, di venire puntualmente regolamentate;

c)non si comprendono le ragioni della declaratoria di "non idoneità" visto che al commissione ha interrotto lo svolgimento dell’esercizio quando il ricorrente aveva già effettuato 19 piegamenti senza che durante l’esecuzione dei precedenti 18 piegamenti fossero state rilevate irregolarità procedurali o errori tecnici;

d)gli esaminatori avrebbero dovuto rappresentare al ricorrente che le modalità con le quali il medesimo si apprestava ad eseguire la prova erano scorrette.

Con ordinanza n. 265/2011, sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto n. 91 del 9 dicembre 2010 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla seconda ammissione nella Marina Militare di 240 VFP4.

In data 26 febbraio 2011, l’amministrazione ha depositato relazione tecnica del presidente della commissione esaminatrice.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere che nell’ambito dell’espletamento di pubblici concorsi, il giudizio delle Commissioni esaminatrici relativo alle condizioni fisiche costituisce una forma di apprezzamento rimesso alla discrezionalità tecnica dell’ organo collegiale e, pertanto, è in linea tendenziale insindacabile in sede di giudizio di legittimità, purché non sia affetto da un’illogicità o altri vizi estrinseci che travalichino in eccesso di potere ovvero da palese errore di fatto.

Ne discende che una volta ammessa la congruità degli strumenti di giudizio e tenuto conto del peculiare potere di valutazione tecnica esercitato dalla Commissione, non può ritenersi necessaria neppure una motivazione che dia ulteriormente conto del giudizio di non idoneità.

Ciò significa anche che nel compimento di accertamenti tecnico sanitari, l’ Amministrazione non è tenuta semplicemente alla mera esecuzione della legge, ma si muove in un ambito di discrezionalità tecnica; tale ambito è conoscibile dall’ esterno, ai fini del decisum da parte del giudice, solo nei limiti posti dall’ esigenza di ragionevolezza, coerenza e trasparenza dell’ agire amministrativo.

Il giudice, in sostanza, non può valutare ex novo gli accertamenti tecnici compiuti dalla commissione, ma si limita a valutare la loro ragionevolezza, a sindacarli, cioè, dall’ esterno nella loro formulazione, ovvero nei limiti in cui può apprezzare l’evidente inattendibilità rispetto al metodo d’indagine utilizzato ed alla sua corretta applicazione (C.d.S., sez. IV – Sent. 4 maggio 2010 n. 2564).

Nel caso di specie la competente commissione, così come stabilito dalle disposizioni relative ai criteri da seguire per l’accertamento del possesso dei requisiti fisici per gli aspiranti al reclutamento di VFP4 per l’anno 2010, si è attenuta a quanto prescritto nel paragrafo B, c. 2, lett. c) dell’allegato C) del bando di concorso relativamente alle modalità di svolgimento della prova de qua.

Pienamente legittimo, quindi, è l’operato dell’Amministrazione che, in applicazione di quanto disposto dal bando di concorso, ha proceduto all’ esclusione del ricorrente.

Più in particolare, a conferma della legittimità dell’atto e del protocollo metodologico seguito, si osserva quanto segue:

a)nel VERBALE PRELIMINARE/VERBALE DI GIORNATA N.1, la commissione ha stabilito le seguenti modalità di svolgimento degli addominali:

"Addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero maggiore o uguale a 22 di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità: o -stesi sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati, portare le mani sul retro della testa con i piedi fermi (da altro elemento) sollevarsi in posizione di "seduto" e far toccare il gomito con la gamba opposta:

quindi, senza riposare, tornare nella posizione di partenza;

alternare ad ogni successivo movimento la torsione del busto.

Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. II mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, I’interruzione delle prove con I’esclusione dal concorso.

La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come da modello di cui in allegato M al bando. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove ginniche coloro che, durante I’effettuazione delle stesse, dovessero interromperle per qualsiasi causa. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero un’indisposizione per la quale l’infermeria di Corpo di Maricenselez certifichi un temporaneo impedimento all’esecuzione di uno o più degli esercizi fisici indicati al punto a) potranno essere nuovamente convocati non oltre il 01/11/2010 (decimo giorno successivo al 22/1 0/2010, ultima data programmata per l’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza fisica dei concorrenti VFP4 2 Immissione 2010). Potranno essere impiegati, quali collaboratori della Commissione, i cronometristi e gli esperti ginnici elencati in Annesso;

b)i tempi sono stati rilevati da due cronometristi, personale abilitato da associazioni affiliate FICR), ciò che ha garantito, in assenza di controprova, la correttezza del cronometraggio;

c)la commissione ha impartito ai candidati le istruzioni/indicazioni relative allo svolgimento della prova (cfr verbale n. 8);

d)la stessa Commissione ha proceduto ad un briefing esplicativo sulle modalità di dettaglio degli esercizi da eseguire effettuando un esempio pratico; dopo di che, ha invitato i concorrenti ad effettuare adeguato riscaldamento (cfr verb. 8);

e)il verbale della commissione fa fede fino a querela civile di falso; il suo contenuto, ad ogni modo, in difetto di un serio e concreto principio di prova idoneo ad inverare il sospetto di un travisamento dei fatti, non può essere revocato in dubbio (regime delle presunzioni semplici);

f)quale che sia stata la ragione per cui il ricorrente non ha superato la prova, il fatto storico (come si dirà: tempo impiegato per la prova superiore a quello massimo consentito) giustifica e legittima il giudizio (vincolato) di non ammissione rendendo irrilevante ovvero ininfluente ogni altra ed ulteriore esplicitazione motivazionale;

g)le modalità di svolgimento della prova e di rilevamento dei tempi sono stati uguali per i candidati, a garanzia della par condicio competitorum;

h)trattandosi di procedimento competitivo/selettivo, valgono tutti i criteri e principi vigenti in tema di procedimento concorsuale, tra cui quello di par condicio competitorum, di simultaneità delle prove e di contestualità temporale dell’intera procedura, che impedivano alla commissione di consentire (meglio, favorire) il ricorrente dandogli una seconda chance;

i)il membro della commissione addetto al conteggio degli esercizi ha contato ad alta voce, in conformità alle prescrizioni del bando, solo quelli eseguiti correttamente;

l)la circostanza che il ricorrente avesse superato in passato prove simili non assume alcun rilievo dovendosi la prova fisica valutare hic et nunc, in ossequio al principio di par condicio competitorum: la diversità di contesto ambientale, emotivo, e temporale nel quale la prova si svolge rende, peraltro, non implausibile la discrasia di risultati, specie se si tratta di prove fisiche che risentono, per loro natura, delle condizioni atletiche in cui versa il candidato e che possono variare anche in ragione di bioritmi incontrollati;

m)la commissione non ha interrotto l’esecuzione dei piegamenti né ha rilevato irregolarità o errori tecnici nei 18 piegamenti precedenti effettuati dal ricorrente il quale, purtroppo per lui, si è fermato, nel tempo massimo concessogli, al numero 19 senza essere in grado di portare a termine la prova (numero minimo di 22 esercizi addominali).

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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