T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4464 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento, in uno al parere del Comitato di verifica, del decreto n. 576, datato 7 maggio 2007, con il quale l’intimata amministrazione, in adesione al parere del suddetto Comitato, ha respinto l’istanza con la quale l’interessato aveva chiesto il riconoscimento della patologia "Diabete Mellito di I tipo", insorta durante il servizio come dipendente da causa di servizio, nonché l’equo indennizzo.

In punto di fatto, egli espone che:

è stato arruolato come allievo ufficiale pilota di complemento in data 30/9/1996;

nei mesi successivi ha cominciato ad effettuare i primi voli e dopo poco tempo ha iniziato ad accusare uno stato di malessere generalizzato;

ricoverato presso l’ospedale regionale di Brindisi, è stato dimesso con la seguente diagnosi: "cheto acidosi diabetico: diabete di tipo I";

in data 17/6/1997 è stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato;

il giorno dopo è stato collocato in congedo assoluto;

in data 6/11/1997 ha presentato istanza per essere sottoposto a visita medicolegale per il riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio;

il 14/3/2001 la commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "Diabete Mellito di 1° tipo"; giudizio medico legale: "L’infermità Diabete mellito di 1° tipo è SI Dipendente da causa di servizio…";

a seguito della visita medicocollegiale, la pratica è stata trasmessa al comitato di verifica per le cause di servizio che nell’adunanza n. 123 del 21/4/2005 ha reso parere negativo con la seguente motivazione: "il diabete mellito di I tipo non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità dovuta ad anomala secrezione dell’insulina da parte delle isole pancreatiche con conseguente alterazione del trasporto e del metabolismo dei glicidi, genesi multifattoriale, che nelle forme giovanili (diabete di I tipo) è indubbiamente ereditaria e necessita di trattamento insulinico… E’ pertanto da escludere qualsiasi influenza nociva degli allegati eventi del servizio prestato nel determinismo e nella successiva evoluzione dell’affezione".

Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del DPR n. 686/2007 e dell’art. 11 del DPR n. 461/2001 nonché eccesso di potere sotto vari profili.

In punto di censure, l’interessato denuncia:

insufficienza e genericità del parere formulato dal Comitato per le verifiche delle cause di servizio;

l’eziologia del diabete è complessa e coinvolge vari fattori; il diabete di tipo 1 è una malattia eterogenea e nessuna sequenza di eventi patogenetici da sola è in grado di spiegare ogni singolo caso, esiste quasi sempre un elemento scatenante che innesca una reazione a catena capace di coinvolgere gli altri elementi interessati potenzialmente in agguato;

l’insorgenza del diabete mellito è di regola dovuta all’azione scatenante di fattori ambientali in soggetti geneticamente predisposti; tra i più importanti di questi fattori è da ritenere lo stress inteso nei suoi vari aspetti, quali la vita disordinata, alimentazione alterata nei ritmi, lavoro stressante per responsabilità emotiva;

nel caso di specie, il ricorrente godeva di un perfetto stato di salute all’inizio del corso pratico di volo; la navigazione aerea comporta, però, elevati rischi, marcata tensione emotiva, ritmi stressanti;

le tensione emotiva ed i ritmi stressanti di lavoro sono da considerare causa o meglio concausa specifica della malattia.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato per resistere al ricorso.

Il ricorso è infondato.

Il decreto è motivato per relationem al parere del Comitato per le verifiche delle cause di servizio. Il parere del Comitato, a sua volta, illustra chiaramente le ragioni per le quali la malattia non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizi ovvero causalmente imputabile all’attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Risultano pertanto, del tutto infondate, per tabulas, le censure di genericità ed insufficienza della motivazione.

Lo stesso ricorrente riconosce, peraltro, che l’eziologia del diabete è complessa e coinvolge vari fattori scatenandosi in soggetti geneticamente predisposti; ed è ciò che esattamente si legge nel parere laddove il Comitato motiva la "genesi multifattoriale" della malattia e la sua natura "indubbiamente ereditaria".

L’interessato sostiene che illogicamente l’amministrazione ha escluso (anche) la concausalità nel determinismo della malattia senza tenere conto del carattere stressante dell’attività lavorativa svolta come allievo ufficiale pilota.

Il Collegio ritiene, in proposito, che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova specifica in ordine a vissute vicende di particolare rilievo stressante. Ed invero, lo S. si è limitato ad imputare, genericamente ed apoditticamente, l’insorgenza della malattia alla normale attività di volo. Sennonché, tale attività costituiva l’ordinaria modalità di svolgimento del servizio, il contenuto proprio, essenziale e minimo delle prestazioni lavorative alle quali egli era stato riconosciuto abile ed idoneo. Proprio l’idoneità attitudinale implica, e porta a ritenere, che nel ricorrente sussistevano le capacità psicofisiche richieste per l’attività di volo ed induce ad escludere, in applicazione delle presunzioni semplici, che tale attività abbia potuto influire, con ragionevole approssimazione causale o concausale, sull’insorgenza della malattia come fattore scatenante.

Diversamente sarebbe stato se il ricorrente avesse allegato elementi di fatto concreti, riferiti a particolari situazioni e/o accadimenti, in grado di confutare siffatta presunzione.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle refusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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