T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4462 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione del Comando Legione Carabinieri Lazio n. 763/T49 datata 7 gennaio 2011, con la quale si dispone il trasferimento d’autorità del ricorrente presso il Comando Stazione Carabinieri di Roma Tor de Cenci, quale addetto senza alloggio di servizio;

Considerato che il ricorrente contesta il gravato provvedimento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che la censura concernente la presunta violazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non si appalesa fondata, atteso che, nel contesto dell’ordinamento militare, nel quale l’ordine di trasferimento deve essere immediatamente eseguito, appaiono perfettamente integrate quelle speciali ragioni di celerità procedimentale che proprio ai sensi del suddetto art.7 consentono di prescindere dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento nei riguardi dei destinatari degli ordini (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 2641 dell’8 maggio 2000);

Considerato che non può condividersi l’ulteriore censura dedotta con la quale si sostiene una presunta carenza di motivazione in ordine alle ragioni di incompatibilità ambientale poste alla base dell’impugnato trasferimento, atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare, avendo natura di ordini, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o aspetti tecnicooperativi, ma possono altresì condurre a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende riguardanti la possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. tra le tante T.A.R. ABRUZZO – n. 693 del 12 giugno 2008);

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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