T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4460 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 luglio 2003, depositato nei termini, il Sig. F.D. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività, del 12 maggio 2003, prot. n. 631/22724, nella parte in cui ridetermina il beneficio economico d’invalidità per servizio già riconosciuto al ricorrente ai sensi dell’art. 1 legge n. 539/1950 e dall’art. 117 del R.D. n. 3458/1928, e per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all’attribuzione del beneficio in questione nella misura del 2,50% dello stipendio a.l. in godimento alla data del 25 giugno 1997.

Il ricorrente, Generale di Divisione in quiescenza, fa presente che con verbale della C.M.O. di Torino in data 23 gennaio 1992 l’invalidità permanente dipendente da causa di servizio veniva iscritta alla 7ª categoria, mentre con verbale della C.M.O. di Roma in data 25 giugno 1997 tale invalidità veniva ascritta alla più grave 6ª categoria. Su precisa istanza del ricorrente l’Amministrazione riconosceva allo stesso i benefici economici previsti dal combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, e dell’art. 117 lett. b) del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, nella misura del 2,50% dello stipendio in godimento al 25 giugno 1997, data di emissione del verbale della C.M.O. di Roma.

Successivamente il ricorrente invitava l’Amministrazione a riconoscere il proprio diritto a percepire gli emolumenti derivanti dal riconoscimento del suddetto beneficio anche relativamente al quinquennio 1992/1997.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione, mentre attribuiva il beneficio richiesto nella misura del 1,25% dello stipendio annuo lordo goduto dal ricorrente alla data del 4 settembre 1992, data di emissione del verbale della C.M.O. di Torino, decideva di dimezzare il beneficio già goduto dal ricorrente, riducendone la misura dal 2,50% all’1,25% dello stipendio annuo lordo in godimento alla data del verbale della C.M.O. di Roma del 25 giugno 1997, disponendo inoltre il recupero, per l’eccedenza, delle somme già corrisposte.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 8 della legge 241/1990, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa.

Si lamenta che non vengono esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’annullamento della precedente più favorevole attribuzione, ed alla sua sostituzione con un’altra di valore economico dimidiato.

2) Violazione dell’art. 117 del R.D. n. 3458/1928. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare, sviamento, illogicità e manifesta ingiustizia.

Non si comprende la ragione per la quale l’Amministrazione ha disposto l’attribuzione del beneficio in questione nella misura ridotta dell’1,25% anche in relazione alla più grave menomazione riscontrata dal successivo verbale della C.M.O. di Roma, risalente al 1997, che ascriveva il ricorrente alla 6ª categoria e non più, come per il passato, alla 7ª categoria d’invalidità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione attinente alla definizione della controversia.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950 i benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra sono stati estesi anche ai mutilati ed invalidi per servizio, tra cui va ricompreso il ricorrente, va osservato che il riconoscimento delle relative infermità consente l’attribuzione, ai sensi dell’art. 117, lett. b) del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, di un beneficio consistente nell’abbreviazione di uno oppure di due anni di anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, relativamente al grado d’invalidità riconosciuto.

Ciò comporta, ai fini dell’aumento periodico di stipendio nei confronti degli invalidi ascritti alle prime sei categorie della tabella A di cui alla legge n. 648/1950, l’abbreviazione dell’anzianità nella misura di due anni, mentre è di solo un anno, nei confronti degli invalidi ascritti alle ultime quattro categorie. Considerato, peraltro, che in ragione del mutato assetto retributivo secondo il quale gli stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di servizio, appare corretta l’attribuzione al ricorrente da parte dell’Amministrazione della Difesa di uno scatto stipendiale pari all’1,25 per cento della retribuzione goduta alla data del verbale della C.M.O. di Torino n. 37 del 23 gennaio 1992, che ascriveva l’invalidità riconosciuta al ricorrente alla 7ª categoria, cui corrisponde l’attribuzione di un anno dell’anzianità necessaria per conseguire l’aumento periodico dello stipendio. Al contrario appare non conforme alla normativa di riferimento l’attribuzione operata dall’Amministrazione, con l’impugnato provvedimento, dal beneficio in parola nella misura ridotta dell’1,25 per cento anche relativamente alla più grave infermità di cui al successivo verbale della C.M.O. di Roma del 1997, che ascriveva il ricorrente alla 6 categoria e non più alla 7 categoria d’invalidità.

Infatti per tale più grave infermità l’art. 117 del sopracitato R.D. 3458 del 1928 prevede espressamente l’abbreviazione non di uno bensì di due anni dell’anzianità di servizio necessaria per conseguire l’aumento periodico di stipendio, con la conseguenza che al ricorrente va riconosciuto il diritto ad uno scatto stipendiale pari al 2,50 per cento sul totale della retribuzione percepita alla data del relativo verbale della C.M.O. di Roma (25 giugno 1997).

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del gravato provvedimento e con il correlato riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del beneficio in questione nella misura del 2,50% dello stipendio annuo lordo in godimento alla data del 25 giugno 1997.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con le conseguenze indicate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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