T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4459 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 26 novembre 2010 con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco per "deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 9/10 – OS 3/10)" superiore a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art.1, comma 1, lett. f) punto 1;

Considerato che il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto vari profili, lamentando un preteso errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione medica incaricata dell’accertamento dei requisiti fisici richiesti dalla vigente normativa;

Considerato che il ricorrente, per sua ammissione e come risulta dalla documentazione depositata, si è sottoposto ad un intervento di chirurgia refrattiva all’occhio sinistro per correggere la miopia in data 15 dicembre 2010, ossia successivamente alla emanazione del decreto di esclusione impugnato;

Considerato che non può essere contestato che i prescritti requisiti fisici debbono essere posseduti dai candidati alla procedura concorsuale al momento della visita medica rivolta ad accertarne la sussistenza, a nulla rilevando, come nel caso in esame, che il deficit visivo sia stato poi eliminato in via chirurgica successivamente all’accertamento della causa di esclusione, perché in caso contrario ciò violerebbe, tra l’altro, il principio della par condicio tra i concorrenti;

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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