Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 24-05-2011, n. 20564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 14.9.2010, il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da L.A. avverso il decreto con il quale Magistrato di sorveglianza di Siena il 23.7.2010 aveva rigettato l’istanza del predetto, volta ad ottenere l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e successive modificazioni. Premetteva che con l’atto di opposizione si deduceva che, diversamente da quanto affermato dal Magistrato di sorveglianza, l’istante non era stato condannato per il reato di rapina aggravata, bensì, per quello di rapina impropria, fattispecie non ostativa alla sanzione alternativa. Rilevava, tuttavia, il tribunale che, ai sensi della citata norma, l’unico provvedimento impugnabile con l’opposizione è il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza dispone l’espulsione, mentre il rigetto della richiesta di espulsione non consente alcun mezzo di impugnazione per il principio di tassatività. 2. Avverso detto provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione il L. deducendo in primo luogo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, atteso che il tenore letterale della norma non pone alcun limite al gravame nel senso affermato dal tribunale, laddove, peraltro, l’espulsione in esame si configura come un diritto.

Quindi, il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno qualificare l’opposizione come ricorso per cassazione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in conformità con quanto previsto dall’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale.

Infine, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, atteso che l’istante non era stato condannato per il reato di rapina aggravata, bensì, per quello di rapina impropria, fattispecie non ostativa e, in ogni caso, aveva espiato la pena relativa a detto reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Osserva il Collegio che la richiesta dell’interessato di applicazione della espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, funge da sollecitazione all’autorità giudiziaria per l’emissione del provvedimento, e che la parte, nell’ipotesi di diniego potrà pur sempre proporre ricorso per cassazione, posto che, sebbene il comma 6 della citata norma preveda l’opposizione solo avverso il decreto di espulsione quando applicato dall’autorità giudiziaria, trattasi di provvedimento che attiene allo status libertatis del soggetto e, pertanto è sempre impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 568 c.p.p., comma 2, davanti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 10752, 18/02/2009, Gega, rv. 242895).

La decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, atteso che, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta.

Conseguentemente, l’opposizione deve essere qualificata come ricorso in relazione al quale la Corte, ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen., ultima parte, ritiene il giudizio rilevando che il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siena in data 23.7.2010 deve essere annullato con rinvio, dovendo il giudice verificare se l’Istante risulta essere stato condannato in relazione ad un titolo di reato ostativo a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, circostanza contestata dal ricorrente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata opposizione come ricorso, annulla con rinvio per nuovo esame il decreto del Magistrato di sorveglianza di Siena in data 23.7.2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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