T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4457 Marina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – ufficiale della Marina Militare in spe con il grado di Capitano di Corvetta R.N. – ha impugnato:

"il provvedimento, non conosciuto, recante il giudizio espresso dalla commissione nominata dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare nella parte in cui lo esclude dalla frequenza del 12^ corso ISSMI per effetto della sua collocazione al 26° posto della graduatoria";

"la graduatoria finale di merito, non conosciuta, degli ufficiali superiori dei ruoli normali di tutti i corpi nel grado di Capitano di Corvetta/Capitano di Fregata idonei all’ammissione/frequenza del 12° corso ISSMI nella parte in cui lo vede collocato al 26° posto";

"il verbale, non conosciuto, con cui è stata approvata la suindicata graduatoria";

la nota del 9 marzo 2009, pervenutagli il successivo 24 marzo, con cui gli è stato comunicata l’esclusione dalla frequenza dell’ISSMI.

Espone in fatto che:

nello svolgimento dei propri compiti di istituto ha sempre profuso un costante impegno, dimostrando di possedere eccellenti capacità generali comprovate dai rapporti informativi e dalle schede valutative;

ciò nonostante, è stato escluso dalla frequenza del corso in esito al giudizio della commissione per effetto del quale è stato collocato al solo 26° posto su 52 e, quindi, fuori dalla graduatoria utile degli ufficiali capitani di Corvetta/Fregata idonei all’ammissione al corso di che trattasi ed ai corsi equipollenti, senza che gli sia stata fornita qualsivoglia congrua motivazione.

L’interessato deduce un unico, articolato motivo di ricorso per violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost., violazione dell’art. 3, L. n. 24171990 nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

a)non è dato conoscere con precisione e puntualità le modalità di svolgimento e gli esiti della valutazione compiuta dai competenti organi dell’amministrazione a monte del giudizio di non idoneità;

b)non è stato esplicitato il procedimento logicogiuridico attraverso il quale l’amministrazione ha ritenuto di collocare il ricorrente fuori dalla graduatoria, motivazione ancor più necessaria ove tenuto conto dei risultati ragguardevoli conseguiti dal militare in ragione delle sue capacità generali.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Chiamata la causa alla camera di consiglio del 17 giugno 2009, per la trattazione della domanda cautelare, la Sezione, con ordinanza n. 757/2009, ha chiesto all’intimata amministrazione una documentata relazione di chiarimenti, fissandosi, per il prosieguo della fase incidentale del ricorso la camera di consiglio del 29 luglio 2009.

In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha chiesto un rinvio per esame documentazione depositata dal’amministrazione.

Fissata la trattazione cautelare del ricorso al 21 ottobre 2009, il difensore del ricorrente, in prossimità della camera di consiglio, ha presentato istanza di abbinamento e riunione al merito dell’istanza cautelare.

Nella camera di consiglio del 21 ottobre 2009, lo stesso difensore, con dichiarazione a verbale, ha "rappresentato di voler rinunciare alla proposta istanza cautelare".

Con ordinanza n. 4820/2009, la Sezione ha dato atto della rinuncia.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2009, l’Avvocatura dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.

In limine, il Collegio reputa opportuno soffermarsi sul profilo di inammissibilità che potrebbe ipotizzarsi a cagione della mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati inclusi nella graduatoria finale di merito (a numero chiuso, composta da 52 candidati ammessi al corso) e che, dall’eventuale accoglimento del ricorso, riceverebbe sicuramente un pregiudizio diretto ed immediato subendo l’espunzione dalla medesima per fare posto al ricorrente.

Il D., nell’impugnare gli atti, asserisce di non conoscere i provvedimenti avversati. Riprova ne è, che egli, nell’atto introduttivo del giudizio, riferisce di avere inoltrato istanza di accesso all’amministrazione per ottenere il rilascio di copia conforme di tutti gli atti, anche endoprocedimentali, relativo al procedimento de quo.

A seguito di ordinanza istruttoria n. 757/2009, la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione di versare in giudizio l’intera documentazione pertinente il procedimento di che trattasi, tenuto conto delle esigenze di difesa rappresentate in giudizio dal ricorrente.

L’amministrazione ha eseguito l’incombente depositando in giudizio anche la graduatoria finale di merito.

La documentazione è stata conosciuta dal ricorrente nella camera di consiglio del 29 luglio 2009, in occasione della quale fu chiesto, dal difensore del D., un rinvio della causa proprio per consentirgli un approfondito esame degli atti.

Il Collegio ritiene che – fronte di un impedimento conoscitivo della graduatoria estraneo alla sfera personale del ricorrente – sussistano, nella fattispecie, i presupposti di cui all’art. 37 del Codice del processo amministrativo per riconoscere, ex officio, l’errore scusabile con remissione in termini del D. per l’integrazione del contraddittorio.

Tuttavia, si può prescindere dall’incombente attesa la palese infondatezza del ricorso.

Il ricorrente censura gli atti impugnati per difetto di motivazione.

L’ampia documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione ha fatto piena luce e chiarezza sull’iter procedimentale seguito dalla commissione.

Risulta, per tabulas, che:

sono state pubblicate le modalità per la selezione degli ufficiali frequentatori del 12° corso ISSMI (FOM n. 28 del 9 luglio 2008);

le fonti normative e regolatrici applicate al procedimento de quo sono state individuate dall’amministrazione, correttamente, nel suddetto F.O.M. n. 28/2008 nonché nella direttiva applicativa per la selezione degli ufficiali della Marina Militare dei ruoli normali alla frequenza dell’istituto superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e nel D.M. n. 245 del 1999, che disciplina le modalità per la selezione e l’attribuzione del punteggio ai candidati;

in applicazione della direttiva per la selezione degli ufficiali della Marina Militare dei ruoli normali alla frequenza dell’istituto superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) o di istituti equipollenti (edizione settembre 2008), la commissione ha determinato il punteggio complessivo di merito per ciascun candidato;

la valutazione del ricorrente è avvenuta previo esame del suo curriculum professionale, tenuto conto dei rapporti informativi e delle schede di valutazione;

il punteggio di merito complessivo è stato la risultante della somma dei valori attribuiti dalla commissione per ciascuna delle voci oggetto di valutazione in applicazione della formula (PM = PMS + PMN + PMG + PMR) prevista dall’art. 8 della direttiva.

E’ evidente, dunque, come la non ammissione del ricorrente al corso sia dipesa da un giudiziopunteggio che ha scontato il corretto iter metodologico di esame degli elementi presupposti alla valutazione del candidato.

Il giudizio di valore espresso dalla commissione risulta debitamente sopportato da congruenti elementi di fatto ed è il precipitato di una non illogica né implausibile applicazione, al caso concreto, dei criteri predeterminati dalla direttiva di riferimento.

Nel merito della valutazione questa autorità giudiziaria non può entrare, attesi i limiti interni all’esercizio della discrezionalità (ancorché tecnica, ove opinabile) nonché il perimetro che circoscrive, esternamente, il potere giudiziario sulla sfera di merito sull’azione amministrativa.

Il ricorrente lamenta la contraddittorietà del giudizio rispetto al suo profilo di carriera. In disparte la genericità dell’assunto, non meglio comprovato, il Collegio osserva che:

non emerge, dalla documentazione caratteristica del ricorrente (depositata in giudizio in un ricorso – R.G. n. 1218/2008 – fissato anch’esso, su istanza del ricorrente, per l’odierna udienza pubblica ai fini della sua trattazione congiunta con il gravame in esame a motivo della loro connessione soggettiva), un profilo di carriera particolarmente brillante in grado di revocare in dubbio, con sufficiente grado di prossima attendibilità, la plausibilità delle valutazioni effettate dalla commissione;

non sempre il D. ha riportato la qualifica apicale; si annotano, anzi, giudizi "nella media" e di "superiore alla media", qualcuno addirittura riportato nel grado rivestito al momento della valutazione per la promozione a Capitano di Corvetta;

neppure l’interessato ha riportato le più elevate aggettivazioni possibili;

in un procedimento competitivo come quello in esame, il candidato viene confrontato con altri aspiranti al corso sicché il buon profilo di carriera, ovvero le positive qualità generali che senz’altro il D. possiede, scontano un giudizio di valore relativo che non implausibilmente può determinare un posizionamento in graduatoria postergato rispetto ad altri ufficiali dotati di altrettante, eccellenti qualità generali.

Come ben evidenziato dalla stessa amministrazione, la valutazione di "eccellente", che il ricorrente brandisce per comprovare l’illogicità della divisata valutazione, costituisce, invero, solo un requisito minimo, anzi un prerequisito per la selezione, "essendo elemento indefettibile, pena la non ammissione, per gli ultimi tre anni di servizio documentati" (art. 2 della direttiva dell’ispettorato delle Scuole): una valutazione, dunque, necessariamente comune a tutti i candidati e non un elemento di preminenza valutativa e/o di merito professionale.

In conclusione, il provvedimento impugnato s’appalesa immune dai rubricati vizi esplicitando una sufficiente e congrua motivazione sulle ragioni della esclusione (posizionamento non utile in graduatoria). La documentazione versata in giudizio, inoltre, ha fatto chiarezza sulla coerenza e logicità della valutazione presupposta al giudizio finale integrando, per relationem, la motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, per quanto sopra esposto, è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali e di giustizia, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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