T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4456 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – VFP1 – ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale che la commissione per il reclutamento di 4182 VFP4 nell’esercito, marina e aeronautica ha reso nei suoi confronti per la seguente motivazione: "Valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: coscienziosità afferente potenzialità adattive; efficacia personale afferente all’area Aspetti Motivazionali".

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)illogicità del giudizio siccome contraddetto dall’elogio ricevuto in servizio;

b)difetto di motivazione.

L’amministrazione ha depositato gli atti relativi all’istruttoria procedimentale.

Il ricorrente si è gravato mediante motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

a)illogicità ed incomprensibilità della motivazione, non comprendendosi l’iter logico che ha condotto ad una valutazione negativa delle qualità psicoattitudinali del candidato;

b)il giudizio si pone in contrato con quello espressi dalla d.ssa Priori nell’ambito della stessa prova attitudinale;

c)il giudizio si pone in contrasto con la documentazione di servizio per congedo di fine ferma ove emerge una valutazione di "eccellente";

d)illegittimità derivata.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione versata in giudizio si evince che l’amministrazione ha fatto applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti della idoneità fisiopsicoattitudinali contemplate nella pubblicazione – da parte dello Stato Maggiore Esercito, I Reparto AA.GG.EE. del Personale, Ufficio reclutamento, Stato e Avanzamento – delle direttive tecniche relative alla procedura di selezione attitudinale del concorso pubblico per i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito.

Corretto – e peraltro incontestato nella sua applicazione – il protocollo metodologico seguito nella fattispecie dalla commissione attitudinale non palesando, i divisati accertamenti, profili di macroscopica illogicità né travisamento dei fatti in relazione ai presupposti fondanti la determinazione valutativa.

La motivazione – che il ricorrente lamenta illogica e contraddittoria – ben può ritenersi assolta per relationem alla documentazione istruttoria, risultando sufficiente, nel verbale impugnato, la formula espressiva finale del giudizio reso siccome obiettivamente e logicamente ricostruibile e riscontrabile, in punto di fatto, sulla scorta degli accertamenti specifici cui è stato sottoposto il ricorrente.

Giova ricordare, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni di carattere attitudinale, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, come meglio si dirà, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico e motivazionale che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Sempre in via generale, è opportuno ricordare, al fine di meglio perimetrare i limiti dell’indagine giudiziaria, che l’attitudine del candidato va intesa come propensione alla specifica attività per cui è fatta la selezione; è richiesto, pertanto, all’aspirante uno specifico profilo attitudinale risultante di compositi aspetti attitudinali che devono essere posseduti tutti indistintamente e che sono posti in diretta e specifica connessione funzionale all’espletamento degli specifici compiti, sicché anche la carenza in una soltanto delle aree attitudinali è sufficiente a giustificare il giudizio di non idoneità.

L’indagine del giudice è, pertanto, necessariamente esogena rispetto al contenuto valutativo del giudizio espresso dalla competente commissione e non può che limitarsi, alla luce dei noti limiti interni che la perimetrano, alla verifica circa la sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

Nel caso specie, la commissione ha rispettato la metodica stabilita nelle norme tecniche di riferimento (sopra indicate) ed il divisato giudizio si pone in non implausibile nesso eziologico con le risultanze istruttorie. Congruenti e logiche appaiono le relative conclusioni.

Ed invero:

il consulente psicologo (d.ssa Priori) ha rivelato, all’esito dei test somministrati al ricorrente il "BFQ2: non valido. Atteggiamento eccessivamente difeso… Nonostante ciò, l’apertura mentale (soprattutto nei confronti degli stimoli culturali) risulta carente"; il WIS/SVP: rispetto al profilo atteso, risultano carenti i valori professionali centrati sul prestigio, sulla capacità fisica e sulla apertura nei confronti dell’esperienza";

il perito selettore e l’ufficiale psicologo hanno riscontrato, durante il colloquio, "una scarsa percezione (del ricorrente) della propria capacità nel porre in essere i comportamenti più adeguati per il raggiungimento di obiettivi di interesse. A testimonianza di ciò, il candidato affronta alcune fasi dell’iter selettivo (vedasi test) con scarsa coscienziosità";

la commissione attitudinale, nel procedere alla osservazione degli esiti delle prove testologiche e della intervista attitudinale di selezione, dopo aver raccolto gli elementi d valutazione, ha riscontrato le seguenti criticità emerse per tabulas dalle risultanze testologiche e del questionario informativo:

a)"scala Lie nel range molto basso (falsificazione in senso migliorativo messa in atto dal candidato); apertura alla cultura (Ac=45 T) critica nel range basso; apertura all’esperienza al limite (Ae=45 T); b)Test WIS/SVP: molto basso per Varietà; basso per raggiungimento dei risultati, rischio, relazioni sociali, capacità fisica; alto per identità culturale, sicurezza economica ed estetica.

I dati emersi contrastano con quanto viene richiesto dalle direttive tecniche della job description prevista per il ruolo da assumere.

Talune risposte al questionario informativo (nn. 12, 13, 18, 26, 27, 34,35, 38, 39, 42) sono risultate "superficiali, generiche, ridondanti e talvolta enfatizzate in modo poco maturo".

A cagione di ciò, la commissione ha proceduto ad un ulteriore colloquio con il candidato ricorrente al fine di approfondire le criticità emerse; le carenze relative alla "coscienziosità" ed "efficacia personale" – già fortemente critiche – non sono state colmate.

Il giudizio s’appalesa, dunque, sufficientemente e congruamente motivato, immune da vizi logici, abnormità e travisamento dei fatti, in ogni caso immune da macroscopiche irrazionalità valutative e contraddittorietà intrinseca con gli atti endoprocedimentali.

Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio sulla dedotta censura di contraddittorietà interna, il Collegio osserva che la procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la normativa di settore (sopra indicata) prevede che il livello di personalità, coscienziosità, autocontrollo, motivazionale, di adattamento sia appurato in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.

Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente – sulla scorta della batteria testologica, del questionario informativo, della cartella per la valutazione attitudinale e del colloquio di approfondimento – non idoneo.

Nessun profilo di contraddittorietà, dunque, nel comportamento dell’amministrazione.

Nessun pregio hanno, infine, i dedotti profili di contraddittorietà con i precedenti di carriera.

L’elogio ottenuto dal ricorrente durante il servizio come VFP1 si pone, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, il primo, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato ed il secondo ad aspetti reconditi della propria personalità in relazione, però, alle finalità specifiche del servizio.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.

Nulla si dispone quanto alle spese di giudizio in mancanza di costituzione del Ministero della Difesa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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