Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 24-05-2011, n. 20499 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito del procedimento penale a carico di M.M. A., G.L. indagate per il reato di cui all’art. 647 c.p. del quale persona offesa è Z.F.;

il PM presso il Tribunale di Vasto chiedeva al Gip l’archiviazione del procedimento;

all’esito della udienza in camera di consiglio, in data 1.02.2010, il Gip respingeva la richiesta del PM per mancanza di idonee indagini e restituiva gli atti al PM per:

– assumere a sommarie informazioni la parte offesa;

– procedere all’individuazione fotografica dell’indagata ad opera di C.M. al fine di ricostruire con certezza chi aveva tentato di incassare il titolo;

– procedere ad interrogatorio delle indagate, al fine di risalire all’originario ricettatore;

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il PM deducendo l’abnomità del decreto impugnato:

– perchè il controllo del Gip dovrebbe avvenire entro il perimetro della prospettazione del PM e non allargarsi ad ipotesi di reato non contestate;

– perchè il Gip aveva disposto procedersi all’interrogatorio delle indagate quale mezzo di ricerca della prova, il che contrasta con la finalità di garanzia difensiva dell’interrogatorio;

in conclusione, il provvedimento impugnato comporterebbe una situazione di stallo, non potendo il PM dare corso all’interrogatorio delle indagate per un’attività non prevista dalla legge;

per tali motivi l’atto impugnato sarebbe affetto da abnormità e se ne chiede l’annullamento;

Si tratta di motivi totalmente infondati.

L’atto abnorme è l’atto che "pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite e determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore". (Cassazione penale, sez. 6, 15/10/2010, n. 37577).

In tal senso non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al p.m., tra le ulteriori indagini necessarie, anche la reiterazione di indagini già disposte per acquisire nuovi elementi o per approfondimenti su specifici temi. (In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale superfluità dell’atto richiesto riguarda il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicchè la sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo dell’illegittimità ma non dell’abnormità).

(Cassazione penale, sez. 3, 27/05/2010, n. 23930).

Alla luce di tali principi l’atto impugnato non può considerarsi abnorme perchè il Gip si è avvalso del potere di ordinare nuove indagini a lui conferito dall’art. 409 c.p.p., comma 4;

nè può ritenersi abnorme l’ordine di procedere all’interrogatorio delle indagate al fine di individuare chi effettivamente ha cercato di spendere l’assegno, atteso che:

– per un verso, il Gip non si è limitato ad indicare tali indagini – avendo indicato una serie di altri adempimenti istruttori pienamente legittimi – e: – per altro verso, non riveste i caratteri dell’abnormità l’ordinanza con la quale il g.i.p., richiesto dell’archiviazione, all’esito dell’udienza prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2, restituisca gli atti al p.m. per il compimento dell’interrogatorio dell’indagato, unitamente al compimento di nuove indagini generiche, inutili ed impossibili, trattandosi di provvedimento che rientra strutturalmente nei poteri che l’ordinamento assegna al g.i.p. e potendo il pubblico ministero darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di rito, senza che ne derivi una stasi del procedimento.

(Cassazione penale, sez. 6, 06/12/2007, n. 47351).

Del tutto infondata, infine, è la censura rivolta a sostenere il divieto per il Gip di indicare indagini in relazione ad eventuali altri reati non ancora contestati dal PM, atteso che il giudice, quando è richiesto di archiviare il procedimento, esercita il suo potere di controllo confrontandosi con l’intera notizia di reato sottoposta alla sua attenzione.

Pertanto il g.i.p. è anche libero di dare al fatto emergente dagli atti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal p.m. e oggetto della corrispondente iscrizione nel registro delle notizie di reato e, in esito a tale riqualificazione, può ordinare nuove indagini ovvero la formulazione "coatta" dell’imputazione, e ciò finanche nei casi di contestuale iscrizione di terzi fino a quel momento non indagati.

Quello che, invece, non è consentito al g.i.p., rispetto al "fatto" sottoposto alla sua attenzione, è di accogliere l’archiviazione rispetto alla qualificazione giuridica prospettata dal p.m. e, in ordine a tale fatto, diversamente qualificato, sollecitare il compimento di ulteriori indagini o disporre la formulazione dell’imputazione. Ciò in quanto non è ammessa nel sistema l’archiviazione sulle ipotesi astratte di qualificazione giuridica di un fatto, ma solo sulla rilevanza penale di tale fatto rispetto a tutte le qualificazioni giuridiche in astratto possibili. (Cassazione penale, sez. 6, 13/10/2009, n. 41409).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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