Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 24-05-2011, n. 20495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Castel di Sangro, con sentenza del 09.07.2010, giudicava:

M.L.:

perchè imputato del reato di introduzione animali nei fondi altrui, appartenenti a B.A., S.A., P. R., D.F., nonchè di pascolo abusivo nei medesimi fondi, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 636 c.p.; fatti del (OMISSIS);

nel corso del dibattimento la querela veniva rimessa dalle parti offese B., S., P., mentre non compariva nè rimetteva la querela la parte offesa D.F., nonostante che a quest’ultimo fosse data comunicazione che l’omessa comparizione sarebbe stata considerata come remissione tacita della querela;

all’udienza successiva a tale avviso, il Giudice di pace emetteva sentenza, prosciogliendo l’imputato in quanto il reato ascritto si era estinto:

– per intervenuta remissione (espressa) della querela per i fatti relativi alle parti offese B., S., P. e per intervenuta remissione tacita della querela per i fatti relativi alla parte offesa D.F..

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il PG presso la Corte di appello dell’Aquila, deducendo:

MOTIVO:

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente PG censura la decisione impugnata per violazione di legge in quanto il Giudice, in violazione dell’art. 152 c.p., comma 2, ha erroneamente ritenuta la remissione della querela sulla scorta di un comportamento della parte offesa niente affatto interpretabile in tal senso.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione del PG è ammissibile ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, comma 2, atteso che l’appello del PM avverso le sentenze del Giudice di pace è consentito solo avverso le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, giusto il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, comma 1, circostanza non ricorrente nella specie.

Il motivo proposto riguarda la denuncia di violazione di legge, commessa dal Giudice di pace allorchè ha malamente applicato l’art. 152 c.p., comma 2.

Invero sul punto vi è stata una certa oscillazione della Giurisprudenza, da ultimo autorevolmente risolta dalle SS.UU. che hanno affermato il principio per il quale: "all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela." Cassazione penale, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 46088.

La sentenza impugnata risulta emessa in violazione dell’art. 152 c.p., comma 2, limitatamente al capo della sentenza relativo ai fatti commessi in danno di D.F., per i quali non può ravvisarsi la remissione tacita della querela;

ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza, dovendosi uniformare il giudicante al principio di diritto sopra espresso.

Come già sottolineato, non è ammesso l’appello del PG, sicchè all’annullamento della sentenza impugnata segue il rinvio allo stesso Giudice di Pace, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti di M.L. per remissione tacita della querela da parte di D.F. con rinvio al giudice di Pace di Castel di Sangro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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