T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-05-2011, n. 4528 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n.144 del 10.11.2008 (RG 243/2008), divenuto esecutivo (per mancata opposizione), munito di formula esecutiva (in data 8.5.2009) e regolarmente notificato (in data 15.12.2008), il Tribunale Civile di Rieti – Sezione distaccata di Poggio Mirteto ingiungeva al Comune di Collevecchio di corrispondere al ricorrente – su ricorso di quest’ultimo – la somma di Euro 31.460,00 (a titolo di corrispettivo per l’avvenuta esecuzione di lavori edili) oltre interessi legali dalle date di scadenze dei singoli ratei fino al soddisfo, ed (oltre) alle spese legali liquidate nel dispositivo.

La notifica del decreto restava senza effetto, sicchè in data 24.6.2010 l’interessato provvedeva ad effettuarne una nuova; e, successivamente, in data 12.11.2010 notificava un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva (comprensiva delle ulteriori spese legali) di Euro.34.846,61.

Poiché il Comune restava ancora inerte, con atto notificato il 29.11.2010 il ricorrente diffidava il Comune a pagare.

E siccome anche quest’ultimo ulteriore atto non ha prodotto alcun effetto utile, il ricorrente si è visto costretto ad adìre questo TAR con il ricorso in esame, con il quale chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

Il Comune intimato non si è costituito.

All’udienza camerale del 23.3.2011, udito il Difensore del ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento della domanda giudiziale e per la nomina di un Commissario ad acta, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con decreto ingiuntivo n.144 del 10.11.2008 (RG 243/2008), il Tribunale Civile di Rieti – Sezione distaccata di Poggio Mirteto ha ingiunto al Comune di Collevecchio di corrispondere al ricorrente la somma di Euro 31.460,00 (a titolo di corrispettivo per l’avvenuta esecuzione di lavori edili) oltre interessi legali dalle date di scadenze dei singoli ratei fino al soddisfo, ed alle spese legali liquidate nel dispositivo.

Il decreto ingiuntivo in questione è passato in giudicato (per mancata opposizione) ed è stato regolarmente notificato (in data 15.12.2008), previamente munito di formula esecutiva.

In data 24.6.2010 l’interessato – preso atto dell’inottemperanza – ha effettuato una nuova notifica del decreto; e, successivamente, in data 12.11.2010 ha notificato un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva (comprendente le nuove spese legali nel frattempo sostenute) di Euro.34.846,61.

Cionondimeno il Comune ha continuato a restare inerte, sicchè con ulteriore diffida notificata il 29.11.2010 il ricorrente lo ha invitato ad adempiere, avvisando che in caso di persistente inottemperanza avrebbe agito esecutivamente.

E poiché anche questo ulteriore atto non ha prodotto alcun effetto utile, il ricorrente si è visto costretto ad adìre questo TAR con il ricorso in esame, con il quale chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

In considerazione dell’accertato inadempimento, reiterato non ostante i vari inviti ad ottemperare, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata ad ottemperare all’ordine contenuto nel decreto ingiuntivo in questione (mediante il pagamento delle somme indicate nell’atto di precetto notificato dall’interessato in data 12.11.2010), assegnando all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, a cura dell’interessato della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza appare opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Collevecchio, con l’incarico di eventualmente adottare, entro il termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del precedente termine, tutti gli atti ed i provvedimenti idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione nascente dal decreto ingiuntivo in questione.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.3000,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l’obbligo del Comune di Collevecchio di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle spese indicate nell’atto di precetto notificato in data 12.11.2010, assegnando all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, a cura dell’interessato. della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Collevecchio, con l’incarico di eventualmente adottare, entro il termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del precedente termine, tutti gli atti ed i provvedimenti idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione nascente dal decreto ingiuntivo in questione.

Condannare l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.3000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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