T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-05-2011, n. 4527 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società ricorrente chiedeva la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni ad essa provocati dall’occupazione e dalla c.d. accessione invertita – con conseguente acquisizione – dell’area indicata in epigrafe.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento della domanda giudiziale.

In pendenza del giudizio il contenzioso è stato definito in via transattiva.

Conseguentemente i Difensori della ricorrente hanno depositato in atti un atto, formalmente notificato al Comune, con cui dichiarano – proprio in ragione della sopravvenienza della suddetta transazione – di rinunciare al ricorso.

Non resta pertanto al Collegio che prenderne e darne atto, dichiarando giudizialmente la sopravvenuta estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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