T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 23-05-2011, n. 4563 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 29.11.2006 la C. di C.C. e C. s.n.c. chiedeva al Comune di Viterbo l’approvazione di variante urbanistica finalizzata a trasferire, con cambio di destinazione, un impianto industriale in un capannone agricolo di sua proprietà.

Il progetto di variante era successivamente sottoposto al vaglio della commissione urbanistica la quale, in data 7.3.2007, esprimeva parere favorevole. Successivi pareri favorevoli sono stati rilasciati dalla III commissione consiliare permanente, nella seduta dal 5.6.2007, e dal Consiglio Comunale con delibera 6.7.2007 n. 94 (quest’ultimo atto dava mandato al dirigente responsabile del SettoreVII di attivare la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998).

In data 9.10.2007 la conferenza dei servizi, convocata per l’istruttoria congiunta, rilasciava un primo parere favorevole e richiedeva documentazione integrativa, consegnata dalla C. il 4.2.2008.

Poiché non seguiva alcun’altra attività, la C. notificava un’istanza per la conclusione del procedimento, datata 26.2.2010, alla quale l’Amministrazione non ha risposto.

Pertanto la C. ha promosso il presente ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, ai fini di accertare in giudizio l’illegittimità del silenzio del Comune di Viterbo e l’obbligo di provvedere sull’istanza del 26.2.2010.

Il Comune di Viterbo si è costituito in giudizio.

Con sentenza 22.7.2010 n. 27903 questa Sezione ha accolto il ricorso, riservata all’Autorità amministrativa la concreta scelta di merito conclusiva, o soprassessoria del procedimento avviato, e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di Viterbo di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla C..

La C. ha diffidato il Comune di Viterbo a provvedere entro trenta giorni all’integrale adempimento della pronuncia del Giudice. Decorso infruttuosamente il termine ha presentato istanza per la nomina giudiziale di un commissario ad acta sostitutivo.
Motivi della decisione

Con nota del 5.4.2011 il Dirigente del Settore VIII del Comune di Viterbo (Urbanistica e Centro Storico) ha comunicato alla C. i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di variante al p.r.g., invitandola a presentare osservazioni entro dieci giorni.

A termini dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241 l’iniziativa passa ora alla società interessata, la quale potrà presentare le proprie osservazioni da sottoporre a valutazione dell’Amministrazione richiesta. Quest’ultima ha risposto positivamente alla richiesta stragiudiziale di ottemperanza alla sentenza n. 27903/2010 di questa Sezione, riattivando il procedimento e adottando l’atto di competenza (preavviso di rigetto della domanda di variante urbanistica). Dacché la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’azione, che va perciò dichiarata improcedibile per questa ulteriore fase attivata con la richiesta di nomina del commissario sostitutivo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase processuale.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso quanto alla richiesta di nomina di commissario ad acta.

Compensa le spese per la presente fase processuale.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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