Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20519 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio del 2010, in parziale riforma di quella resa con il rito abbreviato il 3 luglio del 2009 dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città, concedeva a S.M. l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta equivalente alle aggravanti contestate e, di conseguenza, riduceva ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa la pena che gli era stata inflitta per i delitti di detenzione a fine di spaccio di hashish e marijuana nonchè di resistenza a pubblico ufficiale. Fatti commessi in (OMISSIS).

La vicenda è stata riassunta dai giudici del merito nella maniera seguente.

I carabinieri della stazione di Roma Garbatella, effettuato, il 22.5.2009, un controllo in una sala per biliardo, sorpresero S. M. in possesso di circa 9 grammi di hashish e della somma di 170,00 Euro. Subito dopo effettuarono una perquisizione nel domicilio dello stesso ove rinvennero altri 34 gr di hashish e 10 gr di marijuana. Le sostanze erano sequestrate mentre lo S. era arrestato anche per la violenta resistenza posta in essere nei confronti dei militari operanti.

I giudici del merito hanno ritenuto che le sostanze sequestrate fossero destinate all’illecita cessione in considerazione della pluralità delle sostanze e del numero rilevante di dosi ricavabili.

Inoltre, non era stata dedotta alcuna giustificazione in merito al porto in luogo aperto al pubblico di diverse dosi di hashish. Hanno respinto la richiesta di declaratoria d’incapacità d’intendere e di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. poichè non vi era una condizione di patologia psicofisica tale da alterare i processi volitivi e intellettivi dello S.. Per il reato di resistenza ex art. 337 c.p. era emerso che l’imputato, per opporsi ai militari, aveva lanciato contro il maresciallo Se. una grata di ferro e aveva minacciato il maresciallo C. di contagiarlo con il proprio sangue che diceva essere infetto.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sia sull’affermazione di responsabilità che sulla valutazione di equivalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con le aggravanti.
Motivi della decisione

Il ricorso, al limite dell’inammissibilità, è comunque infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sull’affermazione di responsabilità la decisione dei giudici del merito non contiene alcun vizio censurabile in questa sede perchè il prevenuto, sorpreso in un locale aperto al pubblico in possesso della sostanza stupefacente, ha persino usato violenza nei confronti degli operanti per opporsi all’arresto. D’altra parte l’affermazione di responsabilità è stata contestata con motivi assolutamente generici.

Per quanto riguarda il giudizio di comparazione tra l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la recidiva, la Corte con una valutazione che non presenta alcuna incoerenza ha ritenuto che l’attenuante non potesse prevalere sulla recidiva, trattandosi di recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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