T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-05-2011, n. 4567 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’attivazione della procedura arbitrale prevista della disciplina dell’appalto di lavori pubblici da parte della Società I.B.S.C.G., attraverso apposita istanza notificata il 20.10.2003, sono state sollevate delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti quattro quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci per l’adeguamento dell’acquedotto che dalla sorgente di Capodacqua distribuiva le portate a Castellonorato, Trivio e Manarola, tutte frazioni del Comune di Formia.

Successivamente, con lodo n. 26/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto parzialmente i quesiti proposti (solo il primo ed il secondo) condannando il consorzio al pagamento delle somme spettanti a titolo di revisione prezzi nella misura da calcolarsi secondo quanto disposto in parte motiva. In tale ordine di grandezze, si può rilevare che, in relazione al primo quesito, la condanna dell’Amministrazione intimata sia pari all’importo richiesto (Euro 22.854,04) oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 con termini decorrenti dalla data di emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori (25.10.1982) fino al soddisfo; in relazione al secondo quesito, la condanna della stessa p.a. sia pari all’importo richiesto (Euro 4.689,35) oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 con termini decorrenti dalla data di emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori (25.10.1982) fino al soddisfo. A tali somme vanno poi aggiunti gli interessi da calcolarsi, sulle somme riconosciute dovute, ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e dell’art. 1 della legge 21.12.1974 n. 700 sugli importi dovuti quale compenso revisionale.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 11.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari a Euro 252.774,83 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 3.468,16 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Con un’ulteriore istanza, notificata in pari data, la medesima Società promuoveva una diversa procedura arbitrale sollevando delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti sei quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori per la costruzione del secondo lotto dell’acquedotto PontinoSardellane.

Successivamente, con lodo n. 27/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto solo alcuni dei quesiti proposti (il primo ed il quarto in toto, mentre il secondo ed il terzo solo parzialmente) condannando il medesimo consorzio al pagamento delle somme pari ad Euro 13.185,09 per il primo quesito, oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Inoltre sulle somme a tale titolo spettanti vanno aggiunti gli interessi maturati sulla sorte, da calcolarsi nel modo seguente sino al soddisfo:

– su Euro 9.567,90 a decorrere dall’8.6.1983;

– su Euro 1.662,79 a decorrere dall’8.6.1983;

– su Euro 4273,20 a decorrere dal 9.9.1983;

– su Euro 5.822,19 a decorrere dal 4.11.1983;

– su Euro 4.824,29 a decorrere dal 4.11.1983.

Per il secondo quesito l’adito Collegio ha ritenuto equo riconoscere un compenso ex art. 1664, comma 2, del c.c. ponendo a carico dell’Amministrazione la condanna al pagamento della somma pari ad Euro 43.273,30 soggetta a rivalutazione a partire dal 18.4.1983 fino al soddisfo e su cui vanno calcolati gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

Per il terzo quesito l’intimato consorzio è stato condannato al pagamento della somma pari ad Euro 23.524,20 a titolo di equo compenso, sul cui importo va prima applicata la rivalutazione a partire dal 18.4.1983 fino al soddisfo e poi corrisposti gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

Per il quarto quesito, il Collegio in maniera alquanto generica ha ritenuto di condannare l’intimato consorzio al pagamento delle differenze economiche derivanti dalla differenza tra quanto in concreto corrisposto (L. 23.543.810 pari ad Euro 12.159,36) e quanto sarebbe spettato se sulla stessa somma fossero stati calcolati gli interessi maturati dalla data di formulazione della riserva sino a quella della liquidazione, imputando pertanto il predetto pagamento prima agli interessi predetti e poi alla sorte capitale. Ne consegue che il consorzio soccombente dovrà corrispondere, secondo la condanna generica, prima la sorte capitale ancora dovuta all’epoca del pagamento effettuato e poi gli interessi maturati dalla medesima data fino al soddisfo da calcolarsi ai sensi dell’art. 38 del capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno. Infine, si dispone la condanna al pagamento degli importi derivanti dalla revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 (come modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, oltre gli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi e degli articoli 35 e 36 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 13.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari ad Euro 787.061,61 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 12.047,23 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Con un’ulteriore istanza, notificata in data 21.11.2003, la medesima Società promuoveva una diversa procedura arbitrale sollevando delle specifiche contestazioni in merito alle quali sono stati posti cinque quesiti aventi ad oggetto le riserve iscritte nel Registro di Contabilità relativo all’esecuzione dei lavori per la costruzione della rete idrica e fognante del Comune di Minturno.

Successivamente, con lodo n. 28/06 del 31 marzo 2006, l’adito Collegio ha accolto solo alcuni dei quesiti proposti (il primo, il secondo ed il terzo) condannando il medesimo consorzio al pagamento delle somme pari ad Euro 43.880,39 per il primo quesito, oltre la revisione prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. del 6.12.1947 n. 1501 (come successivamente modificato dalla legge 9.5.1950 n. 329) e della legge 19.2.1970 n. 76, da calcolarsi secondo il sistema parametrico di cui alla legge 21.6.1964 n. 463, ed oltre agli interessi moratori da calcolarsi rispettivamente ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Inoltre sulle somme a tale titolo spettanti vanno aggiunti gli interessi maturati sulla sorte, da calcolarsi nel modo seguente sino al soddisfo:

– su Euro 34.515,02 a decorrere dall’11.2.1985;

– su Euro 9.365,37 a decorrere dal 27.10.1995.

Per il secondo quesito l’adito Collegio ha ritenuto di riconoscere il diritto alla restituzione di quanto corrisposto all’erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni e ponendo a carico dell’Amministrazione la condanna al pagamento della somma pari ad Euro 36.517,25, rivalutata a partire dal 27.6.1993 e fino al soddisfo, su cui dovranno essere corrisposti gli interessi legali da calcolarsi nei medesimi termini.

Per il terzo quesito l’intimato consorzio è stato condannato alla restituzione della somma versata a titolo di IVA, interessi e sanzioni sulla rata di saldo corrisposta dal consorzio, per un importo pari ad Euro 1.181,03 sul cui importo va prima applicata la rivalutazione a partire dal 1.1.1996 fino al soddisfo e poi corrisposti gli interessi legali maturati nei medesimi termini.

La liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio è rinviata ad un separato atto, non depositato nel presente giudizio, mentre per le spese legate alla soccombenza nel procedimento arbitrale l’Amministrazione intimata viene condannata la pagamento della somma pari ad Euro 8.000,00.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 22 giugno 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge, precisando in tale contesto che le somme spettanti sono pari ad Euro 307.547,87 per ciò che deriva dalla condanna conseguente ai predetti quesiti accolti, e pari a Euro 6.219,07 per spese relative all’esecuzione del lodo sopra indicato.

Medio tempore e sino alla definizione del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata non ha provveduto a liquidare alcunché a favore della Società I.B.S.C.G..

Per l’esecuzione di tutti e tre i giudicati, la società istante ha inoltrato, ai sensi e per l’effetto del combinato disposto degli artt. 112, comma 2 lett. e), 113 e 114 del codice del processo amministrativo, il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 4 dicembre 2010 e depositato il successivo 17 dicembre.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente insiste nella domanda proposta, unitamente al riconoscimento degli oneri accessori al credito principale.

Il ricorso è fondato.

Infatti, il comportamento omissivo dell’Amministrazione intimata si pone in evidente contrasto sia con il dispositivo delle decisioni passate in giudicato, che con quanto affermato nella parte motiva delle stesse.

A quest’ultimo riguardo va precisato che il Collegio arbitrale ha accolto solo in parte i quesiti proposti nell’ambito delle distinte procedure arbitrali secondo i criteri e gli importi determinati e da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio medesimo.

Non rilevando, tra l’altro, i diversi importi quantificati genericamente dalla parte istante nell’ambito dei distinti atti di messa in mora.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio accoglie il ricorso, condannando il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci all’esecuzione dei giudicati relativi alle varie riserve formulate nell’esecuzione dei lavori espressamente indicati in precedenza ed in ragione degli accoglimenti pronunciati dai lodi nn. 26/06, 27/06 e 28/06 del 31 marzo 2006, depositati presso la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici il 12 aprile 2006, muniti di formula esecutiva in data 19 gennaio 2007 e notificati il 1412 giugno 2007 e, di conseguenza, al pagamento nei confronti della società ricorrente delle somme spettanti quali sorte capitale, revisione prezzi, rivalutazione, interessi moratori ed interessi legali nei modi e nei termini sopra riportati.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci di dare esecuzione ai lodi nn. 26/06, 27/06 e 28/06, sottoscritti in Roma in data 31 marzo 2006 dagli arbitri Avv. Andrea Musenga, avv. Giancarlo Navarra ed avv. Angelo Clarizia, notificato al citato Consorzio il 1214 giugno 2007 e dichiarato immediatamente esecutivo in data 19 gennaio 2007, nei limiti e con le modalità di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Dà mandato al Prefetto di Roma, in caso di inottemperanza, di:

1) nominare in qualità di commissario ad acta un funzionario che, come organo del giudice, provveda entro i successivi sessanta giorni a tutti gli adempimenti relativi all’integrale esecuzione del giudicato;

2) liquidare in base all’effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario le relative spese poste a carico dell’Amministrazione.

L’Amministrazione nel frattempo provvederà ad erogare all’inizio dell’attività commissariale l’importo di Euro 1.000,00 (mille/00), quale anticipo della somma da determinarsi come sopra.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune di Bagheria e sono liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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