Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20515 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 aprile del 2010, in parziale riforma di quella resa con il rito abbreviato il 12 ottobre del 2009 dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città, concesse le attenuanti generiche, riduceva ad anni tre di reclusione e Euro 16.000 di multa la pena che era stata inflitta a Z.M., M.A. e B. S., quali responsabili di detenzione a fine di spaccio di eroina.

La vicenda è stata riassunta dai giudici del merito nella maniera seguente.

La mattina del (OMISSIS) gli agenti operanti durante un servizio di osservazione, pedinamento e controllo, svolto nell’ambito di un’indagine nei confronti di Z.M. e M.A., alle 13,25, notarono arrivare l’auto Volkswagen Polo tg. (OMISSIS) guidata dallo Z. con a bordo la M. e B. S.. La Polo si affiancò ad una Toyota Yaris e lo Z. fece un cenno al conducente (poi identificato per R. G.), invitandolo a seguirli. I due veicoli ripresero la marcia uno dietro l’altro e, arrivati all’altezza di un semaforo, B. scese e si avvicinò ad un uomo che era in attesa nei pressi di un’aiuola. Un agente si avvicinò ai due per seguirne i movimenti, ma B. si accorse della sua presenza e si allontanò, urlando:

"le guardie, ce stanno le guardie" e gettando in terra un involucro.

Gli operanti riuscirono a bloccare lo stesso B. nonchè gli altri due imputati ed il R., mentre l’uomo che era in attesa si dileguò. Il R. dichiarò che aveva intenzione di acquistare sostanza stupefacente per 50 Euro dallo Z., che aveva contattato per telefono e dal quale già in passato aveva acquistato droga.

L’involucro gettato dal B. risultò contenere gr. 0,314 di eroina, pari a 7-8 dosi medie singole. In possesso della M. erano trovati, nascosti nel reggiseno, 15 involucri, contenenti eroina pari a 180-181 dosi medie singole. Addosso allo Z. erano trovati 750 Euro in contanti. Tutti e tre gli imputati erano tratti in arresto e, in sede di convalida, si avvalsero della facoltà di non rispondere.

Tanto premesso in fatto, la Corte a fondamento della decisione ha osservato:

a) che la tesi difensiva sostenuta dal difensore del B., secondo cui la sua presenza sull’autovettura sarebbe stata puramente casuale, era del tutto inattendibile;

b) che, tenuto conto della quantità e della qualità della droga sequestrata e delle suddette circostanze di fatto, non potesse trovare applicazione l’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

c) che allo Z. non potevano essere applicate le attenuanti generiche, tenuto conto dei suoi precedenti specifici e del ruolo svolto nella vicenda; che tali attenuanti andavano invece concesse agli altri due imputati, in considerazione del loro stato di incensuratezza nonchè dell’età avanzata della M. e dello stato di tossicodipendenza del B..

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Il difensore dello Z. e della M. ha dedotto:

1) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per l’omessa applicazione della relativa attenuante che poteva essere concessa tenuto conto del dato qualitativo e quantitativo nonchè dell’età avanzata e dello stato di incensuratezza della M. e delle gravi condizioni di salute dello Z., sieropositivo da HIV, tossicodipendente, affetto da epatite cronica;

2) l’illegittimità del diniego delle attenuanti generiche allo Z. le quali potevano essere concesse per le condizioni di salute e per lo stato di tossicodipendenza così come erano state concesse al B..

Il difensore del B., ha dedotto:

1) omessa motivazione sull’affermazione di responsabilità e violazione dei criteri di valutazione degli indizi in quanto l’imputato si era trovato casualmente presente all’interno dell’autovettura e la droga trovata in suo possesso serviva solo per uso personale;

2) violazione di legge per l’omessa applicazione dell’art. 73, comma 5, che andava invece applicato tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell’azione e delle condizioni soggettive dell’imputato.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno restanti perchè infondati.

I motivi con i quali si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sono infondati.

La circostanza anzidetta trova applicazione allorchè il giudice consideri il fatto di lieve entità in base ai criteri delineati dallo stesso legislatore ossia quando sia tale, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, della qualità e della quantità della sostanza. Secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte i presupposti su cui si fonda il giudizio di lieve entità deve essere apprezzato in base ad una valutazione globale.

Pertanto è necessario, non solo che la quantità della sostanza stupefacente non superi la soglia della modica quantità, ma anche che il fatto nel suo insieme presenti connotati tali da potere essere definito di lieve entità ossia di minore offensività per la collettività. La valutazione operata dal giudice del merito sulla sussistenza o insussistenza dell’attenuante si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Nella fattispecie i giudici del merito, con motivazione congrua, valutando nel complesso tutte le circostanze del fatto hanno ritenuto di non potere concedere l’attenuante invocata.

Allo Z. le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in base al ruolo svolto nella vicenda ed ai precedenti penali.

La tesi difensiva del B. secondo cui la sua presenza sull’autovettura sarebbe stata puramente casuale è stata smentita dai giudici del merito con una motivazione che non presenta alcun profilo d’incongruenza.

Essi, invero, hanno accertato e ritenuto sulla base delle risultanze processuali prima indicate:

a) che il compito del B. fosse quello di prendere contatto, per conto dello Z., con l’acquirente della droga giacchè la sua condotta non poteva che essere interpretata nel senso dianzi prospettato: infatti solo così poteva trovare spiegazione il fatto che, alla vista dei poliziotti, egli aveva cominciato ad urlare (per richiamare l’attenzione dei due coimputati), ed aveva gettato per terra l’involucro con l’eroina e si era allontanato precipitosamente, insieme con l’uomo che lo stava aspettando;

b) che nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che in precedenza, nel corso delle indagini sino ad allora espletate, non fossero state accertate frequentazioni del B. con lo Z. e la M., ciò, infatti, non valeva comunque ad escludere che l’accordo criminoso fosse stato raggiunto nella specifica occasione;

c) che non v’era dubbio che la droga detenuta da B., come quella trovata in possesso della M., fosse destinata alla cessione a terzi, considerate anche le modalità di confezionamento e di occultamento nonchè le modalità complessive del fatto e le dichiarazioni rese dal R..
P.Q.M.

La Corte letto l’art. 616 c.p.p. rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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