T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-05-2011, n. 4526 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 12 dicembre 1997, la società D.P.C. – nelle more del giudizio fusa per incorporazione nella A. s.p.a. – ha impugnato il decreto ministeriale in epigrafe con il quale era stata ammessa al beneficio della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo di sei anziché per dodici mesi previsti per la durata del programma di risanamento aziendale.

1.1.- Nel premettere che l’oggetto del presente ricorso trova il suo presupposto nel decreto 11 aprile 1996, impugnato con apposito ricorso giurisdizionale (R.G. n. 11424/1996) perché ritenuto frutto di mero errore di trascrizione per avere approvato un programma di dodici mesi salvo a corrispondere il trattamento di integrazione salariale solo per sei mesi, e nel soggiungere che con successivo d.m. 2 agosto 1996, anche esso oggetto di impugnativa, è stata autorizzata l’ulteriore corresponsione di detto trattamento per periodi limitati e non per l’intera durata (dodici mesi) del programma, ritiene la società ricorrente che l’annullamento di detti atti determinerebbe, in via consequenziale, la caducazione del provvedimento impugnato.

Pur tuttavia, la predetta è insorta contro quest’ultimo, deducendone l’illegittimità sotto più profili, così rubricati:

– violazione di legge e/o eccesso di potere per contrasto dell’atto, in parte qua, con il d.l. 14 giungo 1992 n. 232, la l. n. 608/1996 e lo scopo perseguito con dette norme dal legislatore;

– eccesso di potere per contrato della limitazione disposta con la circolare n. 80 del 1995, emanata dal Ministero del Lavoro e con le precedenti determinazioni espresse dall’amministrazione;

– violazione di legge ed eccesso di potere per inesistenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dell’atto impugnato in relazione alla legge n. 241/1990.

1.2.- L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

1.3.- Con memoria recante la data del 23 marzo 2011, la società ricorrente ha ulteriormente illustrato i propri assunti difensivi richiamando, a sostegno, la decisione della Sezione n. 6294/2009 resa tra le medesime parti processuali.

2.- Il ricorso è fondato.

2.1.- Come esposto in narrativa, la società ricorrente ha pertinentemente premesso come l’oggetto del presente ricorso trova il suo presupposto nel decreto 11 aprile 1996, impugnato con il ricorso giurisdizionale n. 11424/1996 e ritenuto illegittimo perché ritenuto frutto di mero errore di trascrizione per avere approvato un programma di dodici mesi salvo a corrispondere il trattamento di integrazione salariale solo per sei mesi.

Va in proposito rilevato che l’ora menzionato ricorso è stato accolto con la sentenza n. 6394 in data 2 luglio 2009, puntualmente richiamata nelle note difensiva della ricorrente, aderendosi alle tesi svolte da quest’ultima che lamentava:

– come il dimezzamento della durata temporale della CIGS, richiesta per dodici mesi e non per sei mesi, come è stata concessa, si poneva in contrasto con la normativa di riferimento, ai sensi della quale, mentre per i periodi antecedenti al giugno 1996 la Cassa Integrazione Straordinaria era concessa per periodi semestrali, è stato disposto che il trattamento salariale straordinario venga concesso in unica soluzione in relazione alla durata del piano di risanamento ex d. l. n. 232 del 1995;

– che l’operato dell’amministrazione erra connotato da illogicità e contraddittorietà intrinseca dell’atto perché, pur disponendo l’approvazione di un programma per 12 mesi, ha erogato poi il trattamento salariale per sei mesi;

– che il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con la circolare ministeriale e con l’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali, con le quali, in particolare, si era stabilito che l’accordo avrebbe coperto l’intero periodo di crisi, mentre con la circolare si era stabilito – proprio nell’intento di sostenere le aziende in sofferenza – che le domande presentate successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 232 del 1985 "siano istruite per l’intero periodo di durata del piano di gestione della crisi e della CIGS";

– che infine il dimezzamento non era stato accuratamente motivato anche e soprattutto in considerazione della citata normativa che stabiliva la sua correlazione con l’intero periodo richiesto.

2.2.- L’accoglimento di quel ricorso, e la stretta connessione dell’oggetto dell’impugnativa con quello dedotto nella presente controversia, che interviene tra le stesse parti processuali, porta all’accoglimento del presente ricorso per le stesse ragioni apprezzate con la sentenza n. 6394/2009, e fondamentalmente per il difetto di motivazione che affligge il d.m. n. 23473/1997, perpetuando gli stessi vizi già censurati dalla Sezione.

Per l’effetto va disposto l’annullamento del decreto impugnato.

Le spese di giudizio e gli onorari di causa possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara le spese di lite irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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