Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20514 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 12.1.2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma dell’1.7.2009, con la quale J.R., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che equivalenti, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Riteneva la Corte territoriale che non ricorressero i presupposti per applicare la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5. Peraltro l’eventuale applicazione di siffatta attenuante non avrebbe avuto alcun effetto pratico in termini di determinazione della pena, non potendo la stessa essere valutata prevalente sede di giudizio di comparazione,ai sensi dell’art. 69 c.p., u.c..

2) Ricorre per cassazione J.R., a mezzo del difensore, per violazione di legge in relazione all’art. 99 c.p., comma 4 e per mancanza di motivazione in merito alla sussistenza della recidiva reiterata.

Con i motivi di appello era stata richiesta la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed una sensibile riduzione della pena irrogata. La Corte territoriale rigettava la richiesta, assumendo che dagli atti emergeva che non si trattava di occasionale attività di spaccio e che l’eventuale riconoscimento di detta attenuante non poteva essere valutato in termini di prevalenza.

Non ha tenuto conto però la Corte di merito che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la recideva debba ritenersi tutt’ora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2; nè ha tenuto conto che la recidiva non trova automatica applicazione una volta contestata, potendo la sua sussistenza essere affermata sempre che il nuovo episodio delittuoso contestato sia espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Come ricorda lo stesso ricorrente con i motivi di appello si richiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed una riduzione della pena. Non vi era, invece, alcuna deduzione in tema di recidiva, nè tanto meno se ne chiedeva l’esclusione.

3.1.1) L’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri" (cfr. Cass. sez. un. 21.9.2000 n. 17; conf. Cass. sez. 4, 16.3.2005 n. 10211;

Cass. Sez. 1, 1.6.2005 n. 20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…" (cfr ex multis Cass. pen. sez. 4 n.38879 del 29.9.2005; conf. Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008). Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante, non solo per il dato ponderale ("tutt’altro che modesto trattandosi di 186 dosi singole"), ma anche, in considerazione delle modalità dell’azione, dello svolgimento non occasionale dell’attività di spaccio, della suddivisione dello stupefacente, della personalità dell’imputato (gravato da nove precedenti specifici). Tale motivazione è assolutamente adeguata e pertinente e rende irrilevante il riferimento (erroneo) alla "inutilità", ai fini della determinazione della pena, della eventuale concessione della circostanza attenuante, non potendo essa essere ritenuta prevalente per il divieto di cui all’art. 69 c.p., comma 4.

La motivazione sul punto va, comunque, corretta.

Ha affermato questa Corte che "la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5), cosicchè, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 c.p., comma 4, ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell’attenuante speciale ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5". (cfr. Cass. pen. sez. 4 n.16750 dell’11.4.2007; conf. Cass. pen. sez. 5 n. 4221 del 9.12.2008; Cass. sez. 4 n.5488 del 29.1.2009;

Cass. sez. 5 n. 13658 del 30.1.2009; Cass.sez. 5 n.28871 del 15.5.2009).

3.1.2) Quanto alla denunciata omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, il motivo è inammissibile venendo la richiesta proposta per la prima volta, come si è visto, nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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