T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-05-2011, n. 4525 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

della sentenza può consistere…, se del caso, ad un precedente conforme";
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la fattispecie all’esame presenta profili di sostanziale identità con altra (cfr. ricorso n. 5330/2000), esitata con sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (sent. 33880/2010);

Considerato infatti:

– che i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto m. 184 del 23/7/99, emesso dal Ministro della Pubblica Istruzione, concernente l’inquadramento nel profilo di assistente amministrativo nei ruoli del personale ATA statale e, in via subordinata del trasferimento dalla Provincia allo Stato per mancata corrispondenza del profilo professionale posseduto nell’organico della Provincia con quello di assistente amministrativo (statale);

– che, con la precitata sentenza n. 33880/2010, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle amministrazioni intimate, la Sezione ha concluso nel senso che la controversia nei termini posti esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo vertendo su "un rapporto di lavoro contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia non compreso nel novero di quelli che l’art. 3 dello stesso decreto riserva ancora al regime del diritto pubblico";

– che analoga eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è stata frapposta dalle amministrazioni intimate che hanno esibito puntuale giurisprudenza intervenuta sul thema decidendum (oltre alla sentenza della Sezione n. 33880/2010, è stata depositata la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4732/2008 intervenuta proprio in ordine all’impugnativa del d.m. n. 184/1999);

– che ai sensi dell’art. 63, comma 1 del d.lgs. 165/2001, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e segnatamente, per quel che concerne il caso di specie, gli atti di inquadramento e il diritto dei dipendenti allo svolgimento di dette mansioni, anche se vengono in questione atti presupposti che, qualora siano rilevanti, vanno disapplicati se illegittimi;

Considerato quindi che, in coerente applicazione di quanto precede, va declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario e che, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione, segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (le cui proposizioni normative sono state ora recepite dall’art. 11 del c.p.a.) – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione;

Considerato, quanto alle spese di lite, che si ravvisano giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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