Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19606 Separazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. T.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha respinto il suo appello contro la sentenza emessa, in primo grado, dal Tribunale di Pistoia e impugnata sia quanto all’addebito a suo carico della separazione da D.G., sia quanto all’ammontare degli assegni di mantenimento a favore della D. e dei due figli minorenni.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 151 c.c., comma 2. 3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, nel caso di richiesta di una pronuncia dell’addebito della separazione la parte, anche in presenza di un fatto pacifico di violazione dei doveri coniugali, deve provare, per assolvere completamente all’onere della prova, il rapporto di causalità tra il fatto e la crisi matrimoniale.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione sui redditi del ricorrente e la fonte del tenore di vita della famiglia T. – D..

5. Si difende con controricorso D.G..

6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il primo motivo è inammissibile ei infondato. Il quesito è formulato in maniera astratta e non è idoneo a far ritenere la pronuncia impugnata in violazione delle norme citate. La Corte di appello fiorentina ha infatti richiamato la motivazione del Tribunale di Pistoia che ha ritenuto pacifica la circostanza per cui il T. negli ultimi anni del matrimonio ha intrattenuto una relazione extra-coniugale mentre ha ritenuto non provata la generica deduzione del T. secondo cui tale relazione era nata quando già era terminata ogni comunione spirituale e materiale fra i coniugi. A fronte di questa chiara motivazione il ricorrente avrebbe dovuto semmai dedurre delle circostanze specifiche, a lui non addebitatali e non valutate dai giudici di merito, e che avrebbero potuto attendibilmente avere un’efficacia causale determinante nella crisi del matrimonio in epoca antecedente la relazione extra- coniugale. E’ invece inaccettabile dal punto di vista della rispondenza ai principi probatori invocati dal ricorrente ritenere che il richiedente la separazione con addebito debba altresì fornire la prova che la crisi coniugale sia stata provocata in via diretta ed esclusiva dalla dichiarata relazione extra-coniugale intrattenuta dall’altro coniuge.

2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato per la sua genericità, tale da non consentire di individuare, nella sintesi predisposta per adempiere alla prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., i motivi per cui si ritiene la motivazione incongrua o insufficiente. Vi è di certo che il Tribunale ha ritenuto congruo l’ammontare complessivo di Euro 1.500,00 del contributo al mantenimento della D. e dei due figli minori, necessario a garantire un tenore di vita corrispondente a quello goduto dalla famiglia prima della separazione, e ciò in relazione alla comparazione dei redditi delle parti, all’attività libero- professionale svolta dal T., alla sottostima in sede di dichiarazione fiscale del reddito dell’odierno ricorrente, alla mancanza della prova relativa ad altre: fonti di reddito utilizzabili dalla D., tali non potendosi ritenere le elargizioni di denaro, effettuate in costanza di matrimonio dal padre del T. che l’odierno ricorrente non aveva provato nè quanto all’ammontare nè quanto alla frequenza.

3. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che si liquidano in 3.200,00 Euro, di cui 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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