Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20511 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza adottata de plano in data 24.06.2010 la Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava inammissibile, ex art. 591 c.p.p., lett. c), l’appello proposto da G.D. avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Pescara in data 16.11.2004 che l’aveva condannato alla pena dell’arresto e dell’ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rilevando che l’appello, con cui si chiedeva la riduzione della pena, non indicava in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta, in violazione del dettato di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione del diritto di difesa sia perchè il provvedimento era stato adottato de plano sia perchè l’appello non era generico, ma conteneva specifiche censure sull’affermazione di responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

I motivi dell’impugnazione, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, devono essere, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c), articolati in maniera specifica, devono cioè indicare chiaramente, a pena d’inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza e porle in correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Cassazione, n. 256/1997, RV. 210157).

Nella specie, i motivi formulati risultano, secondo le corrette osservazioni dell’ordinanza impugnata, del tutto generici, siccome consistenti nella semplice richiesta di assoluzione (per l’inesistenza di riscontri all’accusa di un noto tossicodipendente) e di riduzione della pena.

Pertanto, alla stregua del suo tenore, l’appello era, quindi, sostanzialmente inidoneo a produrre l’impulso necessario per originare il giudizio d’impugnazione e a superare le dette preclusioni.

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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