T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con atto notificato in data 20.11.2000 e depositato in data 24.11.2000 la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’atto in epigrafe;

– che con atto depositato in data 29.12.2010 – il legale delle la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, chiedendo che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio;

– che alla statuizione sulle spese hann prestato adesione, mediante sottoscrizione dei loro difensori, le parti intimate e costituitesi;

– che sussistono i presupposti per emettere la declaratoria conseguente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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