Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che :

1. C.C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo ha condannato alla corresponsione in favore di S.C.R. di un assegno divorzile mensile pari a 400,00 Euro.

2. Con l’unico motivo di ricorso C.C.M. denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato le circostanze per cui la S.C. dispone di ingenti mezzi finanziari che le consentono di mantenere e migliorare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio mentre egli subisce anno per anno una cospicua riduzione del reddito a causa delle sue gravi condizioni di salute.

3. La controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c. e perchè sfornito della sintesi, contenente la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui si ritiene insufficiente e contraddittoria la motivazione relativa a tale fatto, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. La controricorrente eccepisce inoltre la mancata indicazione, prescritta dall’art. 366 c.p.c. degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso.

4. Il ricorrente deposita memoria difensiva;

5. La Corte riunita in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. L’eccezione di inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. è fondata.

La mancata formulazione di una sintesi del motivo di ricorso con l’indicazione del fatto controverso su cui la motivazione si paleserebbe come contraddittoria e delle ragioni per cui l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione inficia il ricorso rendendolo inammissibile.

2. Peraltro la mancata formulazione di tale sintesi prescritta dall’art. 366 bis c.p.c. appare conseguente al contenuto della parte illustrativa del ricorso che prospetta una diversa valutazione soggettiva dei fatti risolvendosi in una inammissibile richiesta di riedizione del giudizio di merito. Vi è comunque da rilevare come la motivazione della Corte di appello di Catania sia esauriente nel mettere in evidenza la sperequazione esistente fra i redditi e i patrimoni dei due ex coniugi.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in 2.000,00 Euro, di cui 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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