Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 marzo del 2010, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Busto Arstizio il 9 aprile del 2009, riduceva ad anni quattro di reclusione ed Euro 17.666 di multa la pena che era stata inflitta a P.C., quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante dell’ingente quantitativo, del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere importato dal Brasile 2 chilogrammi e mezzo di cocaina con principio attivo pari all’83% circa.

L’imputata, sorpresa all’aeroporto della (OMISSIS) con una valigetta contenente il quantitativo di cocaina innanzi indicato, si è giustificata asserendo di essere stata contattata in (OMISSIS) da tale J., il quale, offertale la somma di Euro diecimila, le aveva dato incarico di recarsi in (OMISSIS) per prelevare la valigetta contenente la droga.

Ricorre per cassazione l’imputata per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 ed omessa motivazione sul punto, per avere la corte ritenuto sussistente l’aggravante nonostante che il quantitativo, ancorchè non modesto, non possa considerarsi ingente;

2) la violazione del cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 ed omessa motivazione sul punto per la mancata concessione dell’attenuante della collaborazione, posto che l’imputata non si era limitata a confessare ma aveva fornito il numero del cellulare della persona che l’aveva contatta offendo così agli inquirenti tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso;

3)la violazione degli artt. 62 bis e 69 c.p. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche giacchè l’imputata non si era limitata a confessare, ma aveva anche fornito il numero del cellulare del soggetto che l’aveva contattata.

Successivamente l’imputata, detenuta per questa causa, ha rinunciato al ricorso.

Il difensore ha fatto pervenire istanza di rinvio dell’udienza per avere aderito all’astensione dalle udienza proclamata dalla categoria forense.
Motivi della decisione

Il collegio rileva che l’istanza di rinvio avanzata dal difensore non può essere accolta a norma dell’art. 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, perchè in contrasto con la volontà della parte, detenuta per questa causa. La norma anzidetta dispone, infatti, che nella materia penale,l’astensione non è consentita tra l’altro, nei procedimenti o processi con imputati in stato di custodia cautelare, ove l’imputato chieda espressamente che si proceda.

Nel caso in esame l’imputata rinunciando al ricorso ha dimostrato di avere interesse ad un sollecito passaggio in giudicato della sentenza. La rinuncia era nota al difensore perchè pervenuta a questa Corte oltre un mese prima dell’istanza difensiva.

D’altra parte l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia può essere pronunciata in camera di consiglio senza la partecipazione dei difensori.

Il ricorso dell’imputata va dichiarato inammissibile per rinuncia.

La ricorrente va condannata al pagamento in favore della Cassa delle Ammenda della somma di Euro cinquecento.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 oltre che alle spese, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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