Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19603 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali (azione di) prove Filiazione naturale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18-11-2004, il tribunale di Catania dichiarava che D.F.F., nato a (OMISSIS), era figlio di M. P. e condannava quest’ultimo alle spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva appello il M.P..

Deduceva la mancata integrazione del contraddittorio, in quanto non era stata citata la propria figlia legittima ritenuta litisconsorte necessaria.

Assumeva, poi, che i testi sulle cui dichiarazioni era stata fondata la pronuncia erano inattendibili, poichè riferivano notizie apprese de relato.

Concludeva, quindi, che l’azione intrapresa dal D.F. era pretestuosa e chiedeva l’annullamento della sentenza per mancanza di prova sulla paternità. Spiegava infine nelle note autorizzate che si era sottratto all’esame del DNA per gravi motivi salute.

Si costituiva il D.F., chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 24.1.09, rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il M. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il D.F..

Il collegio in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della propria figlia.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che a norma del disposto dell’art. 276 cod. civ., comma 1 legittimato passivo nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi patrimoniali e non patrimoniali contrari all’accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal richiamato art. 276 cod. civ., comma 2 che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti degli artt. 3, 29 e 30 Cost. (Cass. 8915/93).

Il secondo motivo, proposto sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile perchè privo di quesito ex art 366 bis c.p.c..

Il terzo motivo, relativo alle spese processuali, è inammissibile perchè in realtà non contiene alcuna censura alla liquidazione effettuata dal giudice di merito, ma si limita ad affermare che a seguito dell’esito del presente giudizio le stesse, se esso ricorrente sarà vittorioso andranno poste a carico della controparte.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3000,00 per onorari (oltre Euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali e accessori di legge.

Si dispone l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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