Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-05-2011, n. 20508 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 12.3.2010 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 4.5.2009, con la quale D.B. era stato condannato per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 (per aver, in concorso con A.A. giudicato separatamente, illecitamente detenuto, trasportato e consegnato a P.E. Kg.18,623 di eroina con contenuto di principio attivo pari a Kg.1,744) alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 100.000 di multa, e P.E. alla pena di anni 17 di reclusione ed Euro 170.000 di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 e art. 80 ascritti ai capi m), h), l) ed i) in relazione a vari episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacente (tra cui quella acquistata in data (OMISSIS) da D. B.).

Riteneva la Corte, disattendendo le doglianze difensive, che dagli atti emergesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

Nel rinviare alle argomentazioni del Tribunale, rilevava la Corte territoriale che le intercettazioni telefoniche erano state solo la base di partenza per indagini, consistite in sequestri, perquisizioni, osservazioni, che avevano consentito di scoprire l’attività di fornitura di grossi quantitativi di stupefacenti da spacciare nella zona dell'(OMISSIS).

Per quanto riguardava, in particolare, la identificazione di D. B., assumeva la Corte territoriale che non potessero esservi dubbi, dal momento che l’utenza telefonica n. (OMISSIS), a lui riferibile, era proprio quella in contatto telefonico con P. la sera della fornitura della sostanza stupefacente ((OMISSIS)).

Peraltro lo D. che, durante conversazioni telefoniche veniva indicato come " C.", nel corso della telefonata del 5.4.2007 era indicato con il nome di battesimo B..

Irrilevante era, poi,l’espletamento di una perizia fonica volta ad identificare la voce dell’interlocutore della telefonata del 7 marzo, risultando pacificamente che il cellulare si trovava a bordo del veicolo del coimputato A..

Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte sussisteva, poi, certamente la contestata aggravante di cui all’art. 80.

Non ricorrevano, infine, i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2) Ricorreva per cassazione P.E., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e la mancanza di motivazione, essendosi la Corte limitata a far riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, senza spiegare perchè, nel caso di specie, dovesse ritenersi sussistente l’aggravante. Non si faceva alcun cenno alla situazione del mercato cui la sostanza era destinata ed al momento storico, nè si teneva conto del principio attivo (in assenza di prova sul punto, non essendo stata disposta consulenza, era arbitrario conteggiare il quantum). Denunciava, inoltre, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1) Ricorreva per cassazione D.B., a mezzo dei difensore, denunciando, con il primo motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari.

A parte la contestuale presenza dello D. e dell’ A. sullo stesso veicolo il giorno (OMISSIS), nessun altro elemento (neppure indicato) consentiva di ritenere che il ricorrente fosse l’effettivo referente delle telefonate con il P. e, prima, del sottostante accordo criminoso finalizzato alla cessione dello stupefacente. Tra l’utenza attribuita al ricorrente e l’utenza del P. non vi era alcun contatto, precedente o successivo al (OMISSIS), nè emergeva alcun contatto tra i due. Appariva quindi necessario l’espletamento di perizia fonica per attribuire al prevenuto non solo il contenuto delle intercettazioni, ma anche la stessa titolarità dell’utenza. E per escludere definitivamente il collegamento con il P. era necessario svolgere accertamenti sul " G.", cui si faceva riferimento nelle telefonate (nomignolo di un collega di lavoro dell’imputato e dell’ A.).

Nonostante una esplicita censura, la Corte territoriale ometteva di motivare, inoltre, sulla avvenuta cessione, in quella occasione, di sostanza stupefacente al P. e, soprattutto, sulla ritenuta coincidenza tra lo stupefacente sequestrato e quello che sarebbe stato ceduto il (OMISSIS).

Con il secondo motivo denunciava la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

I giudici di merito non avevano tenuto conto che il principio attivo era stato quantificato in Kg. 1,744, con ridimensionamento notevole, quindi, rispetto al peso lordo della sostanza sequestrata, nè avevano tenuto conto che una parte di questa potesse già trovarsi in quel luogo (e quindi non appartenesse alla partita asseritamente ceduta dal ricorrente al P.). Nè infine la Corte di merito aveva minimamente considerato che mancava assolutamente la prova che il prevenuto fosse consapevole della quantità dello stupefacente consegnata al P.. Con il terzo motivo denunciava la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito non avevano tenuto conto che il prevenuto aveva regolare permesso di soggiorno e svolgeva attività lavorativa, che era incensurato, che al computato A. eremo state concesse le circostanze attenuanti generiche. 3) All’odierna udienza, avendo la Corte di Appello di Venezia comunicato che, con ordinanza del 6.4.2011, P.E. era stato rimesso in termini ex art. 175 c.p.p., comma 2 per impugnare la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Padova, veniva separata la posizione del predetto P., con rinvio a nuovo ruolo. Si procedeva, quindi, alla trattazione del ricorso del solo D.B..

3.1) Tanto premessoci ricorso dello D. è fondato nei termini di seguito indicati. La Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi logici, ha individuato nell’attuale ricorrente, sulla base della circostanza indiscutibile che l’utenza n. (OMISSIS) era a lui intestata e nella sua disponibilità (come attestato dal nome con cui veniva chiamato), il soggetto che si trovava in compagnia, il giorno (OMISSIS), di A.A., e che ebbe numerosi contatti con il P.. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che, sul punto, non fosse necessario alcun approfondimento istruttorio.

La motivazione è, invece, lacunosa, se non totalmente assente, in relazione alle circostanze indizianti che, secondo i giudici di merito, inducevano a ritenere che in (OMISSIS) la sera del (OMISSIS) D.B., in concorso con A.A. (giudicato separatamente), "deteneva illecitamente, trasportava e consegnava a P.E. Kg. 18,623 di eroina con contenuto di principio attivo pari a Kg.1,744" e, soprattutto, sugli elementi da cui poter desumere che tale quantità di stupefacente, rinvenuta il giorno 9 marzo 2007 nel garage in disponibilità del P., fosse proprio quella asseritamente consegnatagli il (OMISSIS) da D. e da A.. Eppure nei motivi di appello, oltre ad argomentare diffusamente sulla identificazione, si contestava che vi fosse stata consegna di droga e, comunque, che si trattasse proprio di quella rinvenuta nel garage. Si evidenziava, infatti, che l’assenza di contatti, precedenti e successivi a quella sera, tra l’utenza attribuita a D. e quella del P. "allontana lo D. dalla droga rinvenuta nel garage del G. in disponibilità del P. il (OMISSIS), mentre sfugge sulla base di quale argomentazione logica si possa riferire allo D. quella sostanza stupefacente".

E si concludeva che "l’imputato dovrà essere assolto con la formula ritenuta di giustizia, non essendo raggiunta la prova, non solo che in quella circostanza lo D. abbia consegnato droga al P., ma neppure che in quella circostanza sia effettivamente avvenuta una cessione di sostanza stupefacente" (pag.7 e ss. motivi appello).

Nonostante tali articolate deduzioni, la motivazione della Corte territoriale, ed ancor prima quella del Tribunale, è assente. Viene, infatti, (solo peraltro nella sentenza di primo grado), fatto riferimento ai ripetuti contatti telefonici tra il P. e lo D. a partire dalle ore 19,21 alle ore 20,05 del (OMISSIS) (pag.3 sent.Trib.), precisandosi che i due telefoni si avvicinavano fino ad attivare, nelle ultime chiamate, le medesime celle (il che attestava che " D. stava ottenendo da P. i suggerimenti necessari per raggiungerlo nel luogo ove si trovava, all'(OMISSIS)" (pag.6 sent.Trib.). Non viene però spiegato, da quali parti delle conversazioni o da quali altri elementi si ricavi la prova che vi sia stata consegna di droga e che essa corrisponda a quella rinvenuta nel garage.

Manca sul punto qualsiasi passaggio argomentativo che consenta di ricostruire l’iter logico seguito dai giudici di merito.

3.2) In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, la motivazione della sentenza è meramente apparente. Secondo la sentenza a sezioni unite di questa Corte (Cass.sez.un.21.6.2000 Primavera), ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, è irrilevante il concetto di mercato; tale circostanza aggravante ricorre, invero, "ogni qualvolta il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo apprezzamento del giudice di merito. Per accertare quindi la sussistenza dell’aggravante è necessario verificare che la quantità della sostanza stupefacente sia oggettivamente notevole, molto elevata nella scala dei relativi valori…". Anche la giurisprudenza successiva ha escluso la rilevanza del concetto di mercato, assumendo che "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, deve ritenersi sussistente quando sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, anche indipendentemente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di mercato, trattandosi di un elemento di difficile accertamento, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto" (cfr.ex multis Cass.sez.6 n.10384 del 23.1.2008).

E, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione della "quantità ingente", si è precisato che "..il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente e alla sua capacità di moltiplicarsi in dosi destinate al consumo, sia del dato ponderale relativo alla quantità di droga trattata" (cosi Cass.sez.6 n.30534 del 5.7.2007).

La Corte territoriale si è limitata a riportare alcune delle massime sopra ricordate, affermando apoditticamente e senza svolgere alcuna analisi che "l’argomento riguardante l’insussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, è parimenti insussistente". 3.3) Infine,anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche, nonostante gli specifici rilievi contenuti nell’atto di appello, la motivazione è apparente, facendosi riferimento alla gravità della condotta per negare il beneficio richiesto.

3.4) Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, in relazione al ricorso dello D., ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Il giudice del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni, motiverà adeguatamente, tenuto conto dei rilievi e dei principi sopra evidenziati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, quanto al ricorrente D.B..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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