T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 896 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente impugna l’epigrafata ordinanza di demolizione deducendo le seguenti censure:

Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 10, 22, 27, 31, 32, 33, 34 e 37 del D.P.R. 380/2001. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 3 commi 1 e 3 della L. 241/1990. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione L.R. 56/1980. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 172 del REC del Comune di Gallipoli. Nullità. Difetto di motivazione. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore sul presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica attributiva del potere di ordinare la demolizione. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. Sproporzione, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’azione amministrativa. Malgoverno.

1.1. Con ordinanza n. 259/2010 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare richiesta dal ricorrente.

1.2. Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. – Nel ricorso si espone che:

– il sig. P.A., acquistava in comune con la moglie Pisanò Rossana, in data 26 luglio 1972, un appartamento facente parte di un unico stabile, ubicato alla via Firenze 43 del Comune di Gallipoli;

– a distanza di circa 37 anni, e in particolare con l’ ordinanza nn. 245 del novembre del 2009, il Comune ordinava la sospensione di alcuni lavori edilizi abusivi, che il ricorrente assume, invece, risalire a circa 30/40 anni prima;

– con ordinanza n. 12 del 13 gennaio 2010, infine, l’Amministrazione ordinava la demolizione delle opere in parola.

2.1. Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi e nei sensi che di seguito si esporranno.

3. Deve osservarsi, in particolare, che la tesi difensiva secondo cui le opere abusive di cui si controverte risalgono nella quasi totalità alla originaria edificazione dell’edificio di via Firenze 43, del 1971, risultano confermate dagli esiti del sopralluogo compiuto dagli stessi tecnici comunali, i quali, appunto, rilevavano come dette "difformità sono state quasi certamente eseguite in data anteriore al 20 luglio 1972, come testimoniano le planimetrie catastali e la tipologia delle difformità stesse" (cfr. verb. in data 3 novembre 2009, prot. n. 0050139).

Per il resto, e quindi per la realizzazione di un piccolo vano di ml 1 x 1,00 ml e ml 2,45 di altezza per la protezione della caldaia a metano, va poi posta in rilievo la non qualificabilità quale volume di tale ultima struttura.

Appare pertanto evidente che gli interventi in argomento erano tutti interventi abusivi realizzati in un contesto fattuale sostanzialmente unitario e riconducibile alla edificazione dell’immobile o al periodo immediatamente successivo.

4. Ciò ritenuto, e dunque rimarcato il lungo lasso temporale trascorso in assenza di qualsiasi intervento repressivo da parte della p.a., il Collegio ritiene pertinente al caso in esame l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, "pur configurandosi di regola l’ingiunzione demolitoria come atto, da un lato, dovuto a fronte della realizzazione di opera senza titolo abilitativo, e, dall’altro lato, idoneamente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività, tuttavia, qualora per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse -evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" (T.a.r. Lecce, III, 1° luglio 2010, n. 1637; cfr. anche T.a.r. Lecce, III, 14 gennaio 2011, n. 62; T.a.r. Toscana Firenze, III, 28 ottobre 2009, n. 1565; Consiglio Stato, IV, 6 giugno 2008, n. 2705).

5. Essendo mancato, nel caso di specie, un effettivo assolvimento da parte della p.a. all’onere motivazionale così delineato, l’impugnata ordinanza di demolizione e gli atti ad essa collegati risultano illegittimi e debbono, in definitiva, essere annullati.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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