Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19602

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2008 innanzi alla Corte d’appello di Ancona, Ga.Gi. e G.G.A. esponevano:

che essi istanti avevano contratto matrimonio civile a (OMISSIS), in regime di comunione di beni, e l’unione non aveva portato prole;

che, venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale, e risultando impossibile la ulteriore convivenza, avevano inoltrato ricorso di divorzio per mutuo accordo avanti alla competente autorità giudiziaria cubana; che, in data 16/07/2007, si erano visti ratificare e dichiarare il divorzio per mutuo accordo come da provvedimento che depositavano in copia autentica;

che il provvedimento rispondeva a tutte le condizioni previste dalla L. n. 218 del 1995, art. 64; in particolare, la procedura veniva richiesta consensualmente dai coniugi, entrambi presenti in udienza innanzi all’autorità straniera;

che il provvedimento non era contrario all’ordine pubblico italiano;

che i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione andavano riconosciuti ai sensi e per l’effetto della L. n. 218 del 1995, art. 66 contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio dello stato civile di Ascoli Piceno che non aveva accolto la richiesta di trascrizione avanzata dai ricorrenti a mezzo dell’Ambasciata Italiana.

Ciò premesso, chiedevano che la Corte d’appello accertasse e dichiarasse l’esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del provvedimento n. 766 di divorzio per mutuo consenso che depositavano in copia autentica e traduzione giurata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte nelle quali, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto proposto oltre i dieci giorni dalla notificazione avvenuta in data 18/03/2008 (il ricorso è, come si è sopra detto del 29/07/2008). Nel merito, aggiungeva che la convenzione dell’Aia 01/06/1970, ratificata con L. 10 giugno 1985, n. 301, non era stata sottoscritta dallo stato (OMISSIS)per cui le forme di matrimonio e divorzio presenti in quell’ordinamento, nel quale era previsto lo scioglimento tramite atto amministrativo, non potevano trovare riconoscimento in Italia.

Inoltre, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 32 doveva affermarsi la giurisdizione esclusiva italiana per il divorzio in quanto uno dei due coniugi, e precisamente il Ga., era cittadino italiano. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 5/09, accoglieva la domanda ed effettuava il riconoscimento dell’atto notarile (OMISSIS) di scioglimento del matrimonio disponendo la trascrizione presso l’ufficio dello stato civile di Ascoli Piceno.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona.

Non resistono il Ga. e la G..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore generale contesta che un provvedimento di divorzio consistente in un atto notarile possa essere riconosciuto dall’ordinamento italiano come producente gli effetti di una sentenza di scioglimento del matrimonio.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass sez un 20603/07).

In altri termini ,il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile. (Cass. 24339/08).

Più in particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata date quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. (Cass. 19769/08).

Il ricorrente non risulta essersi attenuto ai detti principi.

Il quesito posto si limita, infatti, a chiedere a questa Corte se lo scioglimento di matrimonio pronunciato tramite atto notarile in osservanza di un ordinamento straniero possa essere riconosciuto dall’ordinamento italiano, senza riassumere le argomentazioni in diritto della sentenza impugnata e senza prospettare il diverso principio di diritto sostenuto con il ricorso.

Aggiungasi che il quesito non corrisponde neppure al criterio di pertinenza e correlazione con il motivo.

Quest’ultimo infatti pone la tutt’affatto diversa questione, in riferimento alla quale nessun quesito di diritto viene formulato, della inderogabilità, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4,comma 2, e art. 65 della giurisdizione italiana in tema di pronuncia di scioglimento di matrimonio nei confronti della giurisdizione di (OMISSIS) non avendo il detto Stato ratificato la convenzione dell’Aja del 1970 e non sussistendo quindi la condizione di reciprocità.

Invero, in riferimento al quesito si rinviene nel ricorso la semplice affermazione contenuta in una riga,che si limita a sostenere che l’atto notarile (OMISSIS) non può essere riconosciuto come valido atto di scioglimento del matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina (OMISSIS), ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di ogni argomentazione in diritto di modo che la stessa non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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