Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19600

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1236 depositata il 19 marzo 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Latina che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi R.V. e D.Z.C., ha revocato l’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie separata ed ha stabilito a suo carico l’assegno di mantenimento dei tre figli nell’importo complessivo di Euro 500,00 mensili.

Avverso la statuizione ricorre per cassazione la D.Z. con due mezzi, cui l’intimato non ha resistito. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 433 c.c., la ricorrente richiama l’obbligo del coniuge, che svolge attività libero professionale documentalmente provata, a provvedere al suo mantenimento essendo priva di adeguati redditi propri. Chiede di affermare il principio secondo cui il coniuge che dimostri l’assenza di proprie adeguate risorse patrimoniali ha diritto al mantenimento.

Priva di qualsiasi argomentazione esplicativa, la censura evoca e quindi invoca l’applicazione di un principio di diritto del tutto avulso dalla fattispecie concreta di cui non riproduce tratti ed elementi. Connotato da assoluta genericità, il motivo deve perciò dichiararsi inammissibile.

Analoga sorte merita il secondo motivo che, parimenti generico, ascrive vizio di motivazione in relazione all’omesso esame della documentazione versata in atti di cui nè indica nè tanto meno riproduce il contenuto in palese violazione del principio di autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio,stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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