Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20559 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in data 21.7.2010, ha dichiarato inammissibile la sua istanza volta alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter O.P., con l’argomento che, ostativo all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 4-bis O.P., risultava essere il reato in espiazione, reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2, propone ricorso per cassazione N.D., assistito dal difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento perchè inficiato, detto decreto, da violazione di legge.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che erroneamente avrebbe il giudice a quo valutato ostativo il reato in espiazione, previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2 ed art. 80, comma 2, giacchè insussistenti nella fattispecie collegamenti con la criminalità organizzata, condizione essenziale per ritenere l’ostatività di tale reato, ai sensi dell’art. 4-bis O.P., ai fini di cui alla domanda dichiarata inammissibile.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento dell’impugnato decreto perchè fondate le ragioni di doglianza.

3. Il ricorso è fondato.

Ai sensi infatti dell’art. 4-bis O.P., comma 1-ter, come introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 3, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, i benefici di cui all’art. 1 dell’art. detto, e tra questi quello di cui all’art. 47-ter O.P., "possono essere concessi purchè non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui" il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 2, medesimo decreto. Nel caso di specie il Presidente del Tribunale ha, per un verso, evocato il solo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2, di per sè non ostativo, ma non l’aggravante richiesta dalla legge per l’applicazione della disciplina di rigore e, per altro verso, per nulla ha motivato in ordine alla sussistenza della condizione esplicitamente indicata dal legislatore per il legittimo riconoscimento della causa ostativa all’applicazione del beneficio e cioè il collegamento del detenuto istante ad associazioni criminali, terroristiche o eversive dell’ordine democratico.

4. Il decreto presidenziale va pertanto cassato senza rinvio con trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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