Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20558 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza emessa il 24 settembre 2010 all’esito di udienza camerale, la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, applicava in favore di T.M. il beneficio dell’indulto disciplinato dalla L. n. 241 del 2006 sulla pena di due anni di reclusione inflitta con sentenza o sentenze non indicate nell’atto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, deducendo che l’applicazione dell’indulto per cui è causa è da riferire alla sentenza di condanna ad anni tre di reclusione pronunciata il 13.2.2009, n. 176, dalla predetta Corte distrettuale, a carico di T.M. e che il beneficio non poteva essere applicato nella misura di anni due deliberata con l’ordinanza impugnata, dappoichè aveva il T. già beneficiato di un condono biennale in relazione a precedente condanna subita il 26.09.2007. 3. Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del gravame dappoichè fondati i motivi di censura con esso illustrati.

4. Il ricorso è fondato.

Ai sensi, infatti, della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 1, la misura massima di pena detentiva condonabile è stata fissata dal legislatore in anni tre.

Nel caso in esame la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha applicato la disciplina di favore in relazione alla sentenza n. 176 del 13.2.2009 per anni due, in costanza di precedente provvedimento che aveva condonato allo stesso condannato, T.M., ed in forza del medesimo disposto normativo, una pena detentiva di anni due.

Palese, pertanto, la violazione del limite massimo di pena indultabile e la necessità di annullare l’ordinanza impugnata con m rinvio al giudice a quo per nuovo esame della questione.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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