Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44363 Conflitto negativo – Deroghe alla disciplina in tema di competenza per territorio introdotte dalla legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella Regione Campania

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con provvedimento in data 11/7/2008 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito dal P.M. in sede della richiesta di sequestro preventivo di un motocarro carico di materiale ferroso, di proprietà di I.L., indagato del reato di cui agli artt. 212 e 256 Codice Ambientale, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la restituzione degli atti al P.M. ritenendo la competenza del Tribunale di Napoli in composizione collegiale a norma del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, trattandosi di reato previsto dal codice ambientale. Il Tribunale collegiale di Napoli, costituito ai sensi del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 2, ha, a sua volta, con provvedimento in data 7/8/2008, declinato la propria competenza, rilevando che la interpretazione sistematica del decreto legge, soprattutto nel testo che aveva assunto in sede di conversione, rendeva evidente che voleva riferirsi ai reati connessi alla gestione dei rifiuti e non a quelli, pur se di natura ambientale, rispetto ai quali risultava del tutto inconferente la cd. emergenza rifiuti. Ha quindi rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p. e segg..
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p. poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di sequestro preventivo, con stasi insuperabile del procedimento cautelare reale.
Occorre rilevare che le ordinanze di incompetenza sono intervenute, la prima, nel vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, e la seconda dopo l’entrata in vigore della Legge Conversione 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (e cioè il 17 luglio 2008) che ha apportato delle modifiche specificamente al D.L. art. 3 riguardante la "Competenza della autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania", come recita il titolo dell’art. 3.
Le modifiche alla specifica disposizione relativa alla competenza sono state apportate dal legislatore, in sede di conversione, al fine di superare alcune perplessità che erano state evidenziate subito dopo la entrata in vigore del decreto legge che aveva testualmente attribuito le funzioni di Pubblico Ministero al Procuratore della Repubblica di Napoli e quelle di GIP e di GUP a magistrati del Tribunale di Napoli "nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, connessi a norma dell’art. 12 c.p.p.".
Come si è già rilevato, il GIP di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto che, anche quello in questione, fosse un reato ambientale di competenza del GIP regionale, mentre invece il GIP regionale, ha ritenuto che rientrassero nella sua competenza soltanto "gli illeciti intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative considerate necessarie per affrontare l’emergenza dei rifiuti in Campania per essere riferiti… alla tutela penale degli interessi pubblici direttamente ed immediatamente connessi ai rischi ambientali individuati dalla vigente disciplina penale in materia di rifiuti, nonchè i reati connessi ex art. 12…" Si tratta ora di verificare quale sia la portata delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto e comunque quale sia la interpretazione da attribuire alla legge ora vigente poichè, dovendosi decidere attualmente sulla competenza, si deve tenere conto della legge attuale in quanto le nuove disposizioni sulla competenza si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non è stata esercitata la azione penale ed in particolare alle misure cautelari che, se già disposte prima, devono essere convalidate dal giudice competente in base alla nuova disposizione (art. 3, commi 5 e 6). In particolare si tratta di verificare se, laddove il legislatore in sede di conversione, ha introdotto la limitazione, con riguardo ai reati ambientali, a "quelli attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all’art. 2 del presente decreto" (e cioè quelle di soluzione dell’emergenza rifiuti della Regione Campania mediante la attivazione di siti da destinare a discarica, di misure di recupero e di qualificazione ambientale e più in generale tutte le iniziative occorrenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella suddetta Regione) abbia voluto riferirsi ai soli reati connessi ovvero abbia più in generale esplicitato quale dovesse essere la competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del GIP e GUP regionale. Non vi è dubbio che la modifica dell’art. 3 in sede di conversione in legge è stata dettata dalla esigenza di contenere la infelice formulazione del testo iniziale del decreto legge con riferimento ai reati connessi e la disposizione che ne è seguita porta a ritenere che la limitazione ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti sia insita nella legge anche con riguardo ai reati principali.
Non si vuole seguire l’orientamento per cui, essendo la espressione "nonchè in quelli connessi a norma dell’art. 12 c.p.p." contenuta fra due virgole e quindi avente valore di inciso, la successiva espressione "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di cui all’art. 2 del presente decreto" sarebbe riferita "ai reati in materia ambientali" che sarebbero così specificati, anche con riguardo ai reati principali, come quelli rientranti nella competenza del Sottosegretario di Stato, quanto piuttosto ai canoni ermeneutici della voluta legis, della occasio legis ed al criterio della interpretazione sistematica della disposizione nell’ambito complessivo della legge in cui è inserita, nonchè della indicazione specifica risultante proprio dal titolo dell’art. 3, che portano tutti a ritenere, che, anche con riguardo ai reati principali, il legislatore non abbia voluto attribuire al GIP e al GUP regionale tutti i reati in materia ambientale, bensì soltanto quelli che erano riferiti alla gestione dei rifiuti e che avevano attinenza con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato, compresi ovviamente i nuovi reati introdotti dal D.L. art. 2, per i quali si voleva concentrare in un unico P.M. e nel GIP e GUP regionale la competenza ai fini di celerità ed omogeneità degli interventi in relazione alla emergenza rifiuti della Regione Campania. Tale interpretazione è confortata dal rilievo che si tratta di norma eccezionale, perchè introduce la figura del GIP e del GUP regionali, addirittura in composizione collegiale come GIP per le misure cautelari personali e reali, che non esistevano in precedenza nel nostro ordinamento e per cui la interpretazione deve essere restrittiva, apparendo altresì incongruo che il legislatore, che si è occupato della emergenza rifiuti in Campania, volesse oberare l’organo giurisdizionale di nuova istituzione di tutte le incombenze in materia di reati ambientali. E’ vero che le materie " ambientale, paesaggistico – territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonchè igienico – sanitaria" sono menzionate nel D.L. art. 2 poi convertito in legge, ma solo per escludere la azione del Sottosegretario di Stato dalla osservanza persino delle leggi in tali materie, onde rendere più immediata ed incisiva la sua azione, "fatto salvo soltanto l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente previste dal diritto comunitario". Anche con riguardo al giudice amministrativo, di cui è stata ampliata con la stessa legge la giurisdizione esclusiva (art. 4), la competenza è stata limitata alle controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti, con ciò confermando lo specifico intento del legislatore di attribuire anche agli organi della giurisdizione amministrativa una competenza speculare a quella degli organi della giurisdizione penale, ovviamente in materie diverse. Ciò posto, si ritiene che la competenza attribuita agli organi di cui all’art. 3 sia limitata, come recita anche il titolo di tale articolo, "ai procedimenti penali relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania" che sono poi quelli attinenti alle specifiche attribuzione del Sottosegretario di Stato. Tali reati, come già rilevato, sono in primo luogo quelli introdotti ex novo dal decreto legge e poi quelli che sono previsti e sanzionati essenzialmente dalla parte quarta del codice ambientale "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che sono poi quelli attinenti alle violazioni sanzionate penalmente nelle materie attribuite alla competenza del Sottosegretario di Stato (gestione dei rifiuti, degli imballaggi, di particolari categorie di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, da cui derivano le attività, sanzionate penalmente dal titolo sesto della quarta parte, di abbandono dei rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatoli e dei formulari, di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ecc.); il che consente di eliminare anche le incertezze in merito ai reati che il legislatore ha voluto attribuire alla nuova autorità giurisdizionale, rapportando le attribuzioni del Sottosegretario a quelle in materia di rifiuti disciplinate dal codice ambientale ed escludendo invece quelle, ad esempio, in materia di gestione del suolo, di difesa delle risorse idriche e di inquinamento dell’aria, che non rientrano nella competenza del Sottosegretario.
Nel caso in esame si tratta di una violazione, prevista dal codice ambientale, in materia di raccolta di rifiuti senza autorizzazione, che richiama ai soli fini punitivi l’art. 256 dello stesso codice per cui deve ritenersi che la competenza resti attribuita al GIP del tribunale territorialmente competente seconda la regola generale.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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