Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20557 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data 27.7.2010, rigettava la sua istanza volta all’ammissione alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sul rilievo della mancata maturazione della coscienza in ordine al disvalore del reato commesso, e dichiarava, nel contempo, inammissibile la domanda di sospensione della pena a mente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, propone ricorso per cassazione D.P. F., assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento in forza di tre motivi di impugnazione.

A. Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente, col primo motivo di ricorso, contraddittorietà ed illogicità della motivazione là dove, dopo una lunga premessa motiva del tutto favorevole alle ragioni del recluso, il Tribunale perviene ad un rigetto della sua domanda sul mero rilievo che non avrebbe l’interessato acquisito piena coscienza del disvalore sociale della sua condotta, peraltro con ciò contraddicendo un contrario concetto anch’esso espresso nella premessa richiamata.

B. Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione, rilevando che il giudizio negativo del Tribunale sarebbe fondato sulle dichiarazioni rese dal detenuto in sede di udienza camerale, peraltro non precisate e comunque in palese e stridente contrasto con il suo ottimo comportamento detentivo, con le informative di pubblica sicurezza e con le motivate conclusioni dell’equipe di osservazione carceraria, che non manca di richiamare il sincero pentimento del detenuto stesso.

C. Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente contraddittorietà ed illogicità della motivazione impugnata rilevando che il richiamo alla tossicodipendenza del D.P. si appalesa del tutto incongruo, dappoichè esclusa categoricamente dall’interessato e mai richiamata per alcun provvedimento del tribunale.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, attesa la mancanza di motivazione sia in ordine alla positiva relazione del Servizio Sociale competente, sia in relazione alla mancata indicazione in essa (motivazione) delle dichiarazioni dell’interessato dalle quali è stato poi tratta la ragione del rigetto.

3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

3.1 Il Tribunale ha motivato il provvedimento di rigetto con l’argomento che il detenuto non avrebbe in maniera piena percepito il notevole disvalore del reato commesso.

La motivazione si appalesa sotto più aspetti lacunosa, insufficiente e contraddittoria con le acquisizioni istruttorie. Ed invero appare utile rilevare che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1^, 4.3.1999, Danieli, rv 213062) nelle pendenze processuali (Cass., Sez. 1^, cit.) nelle informazioni di P.S. (Cass., Sez. 1^, 11.3.1997, Capiti, rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di osservazione (Cass., Sez. 1^, 22.4.1991, Calabrese) dappoichè in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.

Tanto per pervenire alla conclusione che il rilievo negativo di cui alla motivazione in esame è meritevole di considerazione da parte del giudice investito della istanza presentata dal ricorrente, ma esso, nella configurazione del modello penitenziario delineato dal nostro ordinamento, ha la necessità di essere inquadrato nell’osservazione della personalità del detenuto, affinchè se ne faccia la necessaria utilizzazione giuridica soltanto allorchè le eventuali carenze educative e sociali poste in luce dall’osservazione carceraria portino ad escludere, nel caso concreto, la possibilità di instaurare una normale vita di relazione, eventualmente con l’ausilio di opportune prescrizioni.

3.2 Ciò posto in generale e tornando, come di necessità, al caso in esame, si appalesa una evidente contraddizione logica tra la dedotta non completa resipiscenza rispetto alla condotta delittuosa, assunta a valore decisionale assoluto, giacchè posta di per sè e sola a sostegno della motivazione impugnata, nonostante il palese contrasto delle conclusioni negative in tal modo assunte, con le ricche evidenze positive dell’osservazione carceraria (quasi di scuola) la comprovata, positiva evoluzione della personalità del ricorrente, il lodevole quadro familiare e di riferimento sociale evidenziato da più punti di osservazione istituzionale. Tra i molteplici positivi dati e l’unico rilievo psicologico di segno negativo manca, comunque, nella motivazione impugnata un sia pur minimo accenno di necessario bilanciamento, al fine di valutare compiutamente a quale dare motivata prevalenza, per consentire la conclusiva indicazione di una delle due opzioni poste dalla domanda esaminata e decidere in tal guisa quale fosse quella di giustizia perchè conforme alle norme di riferimento. Ma v’è di più.

Fondati appaiono i rilievi difensivi, nonchè quelli del P.G. di analogo segno dialettico, anche in ordine all’oscurità della motivazione negativa, giacchè la deduzione ostativa del Tribunale viene genericamente riferita alle dichiarazioni rese dall’interessato nell’udienza, dichiarazioni il cui contenuto, necessario per valutare la logicità della deduzione stessa, non viene affatto indicato.

Insufficiente è infine la motivazione impugnata là dove non si preoccupa di affermare la causa ostativa all’accoglimento della domanda, dopo aver premesso però dichiarazioni del tutto contrastanti con l’assunta causa ostativa da parte del detenuto ed in presenza, altresì, di deduzioni del gruppo di osservazione carceraria che afferma concetti anch’essi contrari a quelli esposti dal tribunale medesimo, i primi illustrati all’esito di una perdurante osservazione, i secondi fondati su alcune laconiche (e neppure indicate) dichiarazioni di udienza del D.P..

4. L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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