Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 19 ottobre 2010 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata in prime cure dal Tribunale di Foggia, nella sezione distaccata di Trinitapoli, condannava D. R. e R.M.R. alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 450,00 di multa ciascuno, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche, in favore del D., valutate con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, perchè giudicati colpevoli del reato di cui all’art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 e del reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p., per la detenzione e la ricettazione di una pistola, arma comune da sparo; in (OMISSIS).

A sostegno della decisione la Corte distrettuale osservava: che l’arma per cui è causa era stata consegnata dalla R. in occasione di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione ove gli imputati convivevano; che l’arma era custodita in un comodino della camera da letto; che al momento della perquisizione la R., sola in casa, si affrettò ad avvisare telefonicamente il coimputato di ciò che stava accadendo; che tutto ciò dimostrerebbe, ancorchè a livello di indizi univoci e concordanti, la consapevolezza in capo ad entrambi gli imputati della detenzione dell’arma; che la pistola, inizialmente a salve, aveva subito una trasformazione per renderla arma da sparo, circostanza questa che comportava la ricorrenza del reato di cui all’art. 648 c.p..

2. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione gli imputati, personalmente, denunciandone la illegittimità con la illustrazione di tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo di essi denunciano i ricorrenti difetto della motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze processuali, sul rilievo che:

– non vi sarebbe certezza sulla proprietà dell’alloggio in cui venne ritrovata la pistola per cui è causa;

– tale circostanza fu decisiva per l’assoluzione degli imputati dal parte del giudice di prime cure;

– la Corte ha dedotto la convivenza presso l’alloggio ove fu eseguita la perquisizione dal certificato anagrafico, documento di data successiva ai fatti di causa, eppertanto inidoneo a provare l’uso abituale ed esclusivo di esso da parte dei due imputati, non uniti da alcun vincolo di coniugio;

2.2 Con il secondo motivo di ricorso denunciano i ricorrenti violazione dell’art. 648 c.p., in particolare osservando che:

– il reato è stato ritenuto provato in capo agli imputati perchè trovata l’arma ricettata in un cassetto della camera da letto e perchè al momento della perquisizione la R. telefonò al coimputato con il quale conviveva;

– non costituiscono tali circostanze indizi sufficienti di colpevolezza;

– non v’è prova poi che il D., assente alla perquisizione, sapesse dell’esistenza della pistola ed avesse consapevolezza della sua provenienza illecita.

3.3 Col terzo motivo di ricorso deducono i ricorrenti la prescrizione dei reati contestati in epoca precedente alla sentenza di secondo grado.

3. La doglianza è infondata.

3.1 Quanto la primo motivo di impugnazione osserva la Corte che ha con esso la difesa articolato ragioni di merito volte ad accreditare incertezze sui fatti di causa (l’uso dell’alloggio ove fu sequestrata l’arma da parte dei due imputati e la loro convivenza) logicamente e motivatamente escluse dalla sentenza del giudice a quo, il quale ha richiamato il dato oggettivo rinveniente da un atto di polizia giudiziaria, la perquisizione domiciliare presso l’alloggio occupato dai due prevenuti, occupazione accreditata dalle stesse forze dell’ordine e corroborata sia dal certificato anagrafico, la cui data di rilascio è del tutto irrilevante ai fini di causa, sia dalla preoccupazione dimostrata dalla R. di avvisare immediatamente a mezzo del telefono il coimputato di quanto stava accadendo.

Trattasi di argomentare logico e coerente, esaustivo quanto a sufficienza della motivazione e per nulla censurabile quanto al dedotto travisamento della prova.

3.2. Con riferimento poi alla seconda censura difensiva, osserva la Corte che la ricettazione è stata contestata agli imputati sul rilievo che la pistola sequestrata, originariamente a salve, è stata successivamente trasformata in arma da sparo, per cui la condotta riferibile all’art. 648 c.p. è quella di aver occultato una pistola che proviene da reato perchè trasformata da giocattolo in arma da sparo. Ciò posto, nonostante il diverso opinamento difensivo, legittimamente ha il giudice di secondo grado ritenuto provato, con l’elemento oggettivo del reato, quello psicologico, dedotto, con coerenza logica, dal ritrovamento dell’arma nella camera da letto dei prevenuti, luogo di costante frequentazione dei conviventi, che ne consentiva la pronta disponibilità, con la conseguenza che le sue caratteristiche, passate ed attuali, proprio per le dette circostanze connesse agli atti di vita quotidiana, non potevano essere ignorate dai detentori.

3.3 Altresì infondata è il richiamo alla maturata prescrizione dei reati.

Nel caso di specie trova infatti applicazione il regime prescrizionale previgente alla regolamentazione di cui alla novella del 2005, giacchè al momento della entrata in vigore di questa il processo pendeva in appello.

Su tali premesse occorre conteggiare, per entrambi i reati contestati, un termine prescrizionale massimo di anni 15 (dieci più cinque per gli atti interruttivi) vertedosi in ipotesi di reati puniti comunque con pena massima superiore ad anni cinque di reclusione, di guisa che il termine di prescrizione decennale con aumento fino a 15 anni nel caso in esame maturerà la sua scadenza, considerato il tempus commissi delicti, il 14 aprile 2011.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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