Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 24-05-2011, n. 20591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. il difensore di fiducia di F.R.A. avverso la sentenza emessa in data 4.2.2010 dalla 3^ Sezione penale di questa Corte di Cassazione che rigettava il ricorso proposto nell’interesse della medesima avverso la sentenza del 24.6.2009 della Corte di Appello di Milano che, in riforma di quella di primo grado (del 7.11.2007), la condannava, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (oltre al risarcimento del danno con assegnazione di un provvisionale in favore della parte civile costituita) quale responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 40 cpv. c.p., art. 519 c.p., commi 1 e 2.

In danno della infraquattordicenne S.V. (fatti commessi da epoca intorno al (OMISSIS) fino all’agosto (OMISSIS)). Deduce, quale errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, la mancata dichiarazione della intervenuta prescrizione del reato.

Rappresenta che, essendo il procedimento pendente in 1^ grado alla data dell’8.12.2005, ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, a seguito dell’intervento della Corte Cost. con sentenza n. 393 del 23.11.2006, doveva trovare applicazione la più favorevole disciplina della prescrizione introdotta dalla novella legislativa predetta. Sicchè, tenuto conto del periodo di sospensione di 16 mesi e 17 giorni indicati dalla stessa Corte di Appello di Milano nella sentenza vanamente impugnata, il termine prescrizionale spirava il 17.7.2009 (ovvero, secondo il calcolo della ricorrente: 12 anni e 6 mesi + 1 anno, 4 mesi e 17 giorni decorrenti dall’agosto 1995) cioè successivamente alla detta sentenza di appello del 24.6.2009 e prima di quella in questione della 3 Sezione di questa Corte.

All’udienza del 14.10.2010 questa Corte disponeva, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., comma 2, la sospensione degli effetti della predetta sentenza emessa della 3 Sezione di questa stessa Corte e l’acquisizione di tutti gli atti relativi all’udienza preliminare ed ai giudizi di primo e secondo grado del processo in questione.

All’udienza del 19.1.2011, veniva disposto l’ulteriore rinvio del procedimento per l’acquisizione degli atti relativi all’udienza preliminare non ancora pervenuti. Il ricorso, pienamente ammissibile, è fondato e merita accoglimento. Con orientamento consolidato che si ritiene di condividere interamente, questa Suprema Corte ha reiterata mente affermato che ""Integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell’art. 625 bis c.p.p., la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso" (ex pluribus: Cass. pen. Sez. 1, n. 41918 del 7.10.2009, Rv. 245058).

Ciò premesso, si deve convenire che nel caso di specie sia operativa la novella in tema di termini prescrizionali introdotta dalla L. n. 251 del 2005, atteso che, come si ricava dalla sentenza di 1 grado, il processo era pendente in primo grado già dal 2004 e quindi anche alla data dell’8.12.2005, data di entrata in vigore della citata legge (citata Legge, art. 10, commi 2 e 3 e sentenza della Corte Cost. n. 393 del 23.11.2006). Essendo stata emessa condanna, come da dispositivo dell’impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano del 24.6.2009, per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 519 c.p., commi 1 e 2 (infatti, attesa all’epoca dei fatti, risalenti come minimo all'(OMISSIS), non era ancora entrata in vigore la novella dei cui alla L. n. 66 del 1996) non era da quelle norme prevista l’aggravante del fatto in danno di persona infraquattordicenne o altre sancite dall’art. 609 ter c.p., u.c., introdotto dalla citata L. n. 66 del 1996, sicchè, dovendosi la ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche intendere riferita solo alle aggravanti comuni residuali originariamente contestate di cui all’art. 61 c.p., nn. 1, 5 e 11, di queste ultime non si deve tener conto ai sensi dell’art. 69 c.p., comma 3, onde risulta la pena edittale massima, cui rapportare il termine prescrizionale, di anni 10 di reclusione. Orbene, la stessa sentenza della Corte di Appello di Milano rileva, come evidenziato dal ricorrente, un periodo di sospensione della prescrizione pari a mesi 16 e giorni 17. Ora, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 1 e dell’art. 161 c.p., u.c., come novellati, il termine prescrizionale per il reato di cui all’art. 519 c.p., commi 1 e 2 per cui vi è stata condanna, è pari a 12 anni e sei mesi (10 anni, come sopra indicato, aumentati di 1/4). Tale termine, decorso al febbraio 2008 per l’episodio più recente dell’agosto del 1995 ed aumentato del periodo di sospensione di 16 mesi e 17 giorni, quale indicato nella stessa sentenza della Corte di Appello di Milano (pag. 10), andava a scadere effettivamente il 17 luglio 2009.

E comunque, dall’attento esame degli atti richiamati dalla Corte territoriale non risulta un periodo di sospensione che dilati ulteriormente il decorso del termine prescrizionale fino a farlo scadere, quanto meno, oltre la data del 4 febbraio 2010 (in cui fu emessa la sentenza della 3 Sezione di questa Corte).

Sicchè deve riconoscersi che il reato del quale l’odierna ricorrente era stata ritenuta colpevole riportando condanna, era rimasto estinto per prescrizione ben prima dell’emissione della sentenza di rigetto a seguito del giudizio di legittimità. Consegue la revoca della sentenza n. 12434/2010 della 3 Sezione penale di questa Suprema Corte emessa in data 4 febbraio 2010 nei confronti di F.R. A. e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, resa dalla Corte di Appello di Milano il 24.6.2009, perchè il reato è estinto per prescrizione. Va confermato in via definitiva l’ordine in data 14.10.2010 di immediata scarcerazione di F.R. se non detenuta per altra causa.

Il presente provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato, a cura della Cancelleria, al Procuratore Generale in sede, per quanto di sua competenza.

Infine, trattandosi di persona offesa minorenne, si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 12434/2010 di queste Suprema Corte, 3^ sezione penale, emessa il 4 febbraio 2010 nei confronti di F.R. A. ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata, resa dalla Corte d’appello di Milano il 24 giugno 2009, perchè estinto il reato per prescrizione.

Conferma in via definitiva il proprio provvedimento del 4 ottobre 2010 di immediata scarcerazione della ricorrente, se non detenuta per altra causa.

Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al Procuratore Generale in sede, per quanto di sua competenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

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