Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 3118 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante ha partecipato, classificandosi al 164° posto su 469 idonei, al concorso, bandito nel 1996, per titoli ed esami a 300 posti, poi portati a 600, nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aereonautica militare ed è stato escluso, con il provvedimento impugnato avanti il T.A.R. del Lazio, dal concorso e dalla graduatoria perché in difetto del requisito della condotta e delle qualità morali stabilite per l’ammissione ai concorsi nella magistratura.

Con sentenza n. 3902 del 2008 il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad alcun controinteressato, osservando che "l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe l’immutazione dell’ordine dei vincitori del concorso, quanto meno con riferimento all’ultimo dei candidati utilmente collocatosi in seno alla graduatoria il quale, per effetto del reinserimento del ricorrente, si troverebbe rispetto a costui postergato e, pertanto, in posizione non più utile per il reclutamento.".

Il C. appella la sentenza e, dopo aver riferito che nelle more del giudizio è stato arruolato con riserva, a seguito di sospensione dell’atto impugnato con ordinanza Cons. Stato, IV, n. 874/98, ed ha svolto servizio per un decennio con risultati giudicati eccellenti in sede di redazione delle valutazioni caratteristiche, denuncia: 1) l’erroneità della sentenza e violazione dell’art. 21 legge n. 1034/71, travisamento e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo non esservi, nella fattispecie, controinteressati al ricorso; 2) eccesso di potere per sviamento dell’art. 2 lettera f del bando di concorso e del conseguente decreto ministeriale di esclusione dal concorso, nonchè eccesso di potere per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione ed ingiustizia manifesta, illegittimità dei predetti atti per violazione dell’art. 27, comma 2, della Costituzione; 3) eccesso di potere per violazione dell’affidamento ingenerato nel ricorrente con l’ammissione alla ferma prolungata triennale.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.

Con ordinanza del 15 luglio 2008, n. 3743 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

In memoria l’appellante illustra ulteriormente le proprie tesi.

L’appello è stato posto in decisione all’udienza dell’1.02.2011.

E’ fondata la contestazione di erroneità, per travisamento circa la concreta sussistenza di soggetti qualificabili come contrionteressati, della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado.

La notazione che l’ultimo dei candidati utilmente collocatisi verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, a trovarsi in posizione non più utile al reclutamento fa supporre che i primi giudici, che pure nella parte espositiva fanno menzione di concorso riservato a 300 posti, poi portati a 600, siano incorsi nella svista di considerare solo i 300 posti iniziali; ma trattandosi, invece, di 600 posti, a fronte dei quali solo 469 candidati erano risultati idonei, nessuno, in concreto, avrebbe perduto titolo al reclutamento.

Nè, considerata la tipologia di selezione, appaiono sussistere i presupposti per individuare controinteressati in relazione all’aspetto del posizionamento nella graduatoria del concorso, che consente l’accesso al corso di formazione professionale ma non determina alcun vantaggio potenziale per i candidati, in termini di reimpiego dei vincitori, rilevando, a tal fine (v. art 12, punto 3, del bando), la diversa graduatoria derivante dagli esami del corso di formazione stesso, o di futuri avanzamenti, per i quali rileva il rendimento in servizio dalla data di immissione in ruolo alla data di chiusura dei quadri di avanzamento.

Stante l’ammissibilità del ricorso originario, ne vanno esaminate nel merito le riproposte censure.

Fondata ed assorbente risulta la contestazione di insufficienza motivazionale del provvedimento esclusivo.

Mentre, infatti, l’amministrazione ha fatto meccanicistica applicazione della previsione del bando (che, peraltro, non menziona le sentenze rese ex artt. 444 e ss. c.p.p.), le particolarità della specifica fattispecie appaiono, nell’insieme, tali da imporre un vaglio e la correlata puntuale motivazione in ordine agli elementi in concreto apprezzabili, quali, in particolare, la circostanza che all’epoca della riportata condanna (1994, ben prima delle modifiche al testo dell’art. 445 c.p.p. apportate dalla legge n. 97/2001) non fosse ancora pienamente e concordemente definita la natura del c.d. patteggiamento, con conseguente non sicura percezione da parte di chi chiedeva di avvalersi dell’istituto della piena portata della propria scelta e della sentenza emessa, la consistenza del fatto addebitato (detenzione di minimo quantitativo di hashish, secondo quanto riferisce l’appellante e non viene contestato ex adverso), l’affidamento che la mancata menzione nel bando che la sentenza di patteggiamento precludeva l’ammissione al concorso in questione poteva ingenerare nel concorrente circa il possesso dei requisiti di ammissione.

L’appello va, pertanto, accolto, con riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado e, per l’effetto, annullamento del provvedimento di esclusione ivi impugnato.

Le peculiarità della fattispecie inducono a disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, annulla il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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