Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.P.G. nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 28 aprile 2006, in punto assegno di mantenimento per la figlia delle parti, e assegno divorzile per la moglie.

Ricorre per cassazione il D.. Resiste con controricorso la S..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Non possono considerarsi tali alcune esposizioni contenute nel ricorso, di seguito l’una all’altra, prima dei motivi, senza riferimento alcuno all’art. 366 bis c.p.c., che non indicano con chiarezza i fatti controversi, nè la rilevanza a fini decisori, risultando piuttosto un riassunto dei motivi.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *