Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 24-05-2011, n. 20590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, personalmente, M.H. avverso la sentenza emessa in data 20.10.2010 della Corte di Appello di Bologna che confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ferrara del 10.2.2010, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Deduce la violazione di legge per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Oltre ad essere manifestamente infondata la censura mossa, attesa la congrua e corretta motivazione addotta al riguardo dai giudici di merito, risulta, altresì, che il ricorrente, dalla Casa Circondariale di Ferrara, ha rivolto istanza chiedendo di passare in fase definitiva la sentenza impugnata" con ciò sostanzialmente rinunziando al ricorso e a tutti i termini di legge.

Inoltre, risulta in atti formale rinuncia al ricorso con atto a firma del ricorrente autenticata dal difensore. In data 24.11.2010 e qui pervenuto il 29.12.2010. La rinuncia all’impugnazione in tal modo effettuata dal ricorrente, della cui identità non vi possono essere dubbi (provenendo un atto dalla Casa Circondariale e l’altro essendo munito di sottoscrizione autenticata del difensore), comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *