Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Messina, con decreto depositato il 26 maggio 2008, accoglieva parzialmente il reclamo proposto da M.G. e dal figlio P.M. nei confronti di P.G., avverso il decreto del Tribunale di Messina del 19 luglio 2006, in punto assegnazione della casa coniugale, assegno divorzile ed assegno di mantenimento per il figlio.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di motivi attinenti a vizio di motivazione.

Resistono con controricorso la M. e P.M..

Entrambe le parti depositano memoria per l’udienza. Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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