Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 24-05-2011, n. 20589 Determinazione Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa in data 9.11.2010 dal GIP del Tribunale di Brescia che applicava a H.S. la pena concordata di anni tre di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis.

Deduce l’inosservanza dell’art. 29 c.p. e art. 445 c.p.p., essendo stata omessa l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici che consegue obbligatoriamente all’entità della pena detentiva inflitta.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero l’art. 29 c.p., comma 1, impone, qualora sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 134 del 2003, art. 1, comma 1, lett. a), trattandosi di sentenza di applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti superiore ai due anni (c.d. "patteggiamento allargato"), il giudice è obbligato ad applicare la pena accessoria prescritta.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), questa Corte ritiene di applicare direttamente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la mancata applicazione della pena accessoria temporanea dell’interdizione dai pubblici uffici, pena accessoria che applica per la durata di anni cinque.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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