Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 24-05-2011, n. 20588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di N.L.B. A. avverso la sentenza emessa in data 8.11.2010 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine che gli applicava la pena concordata di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 15.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione e trasporto di gr.

1.027,5 di hashish da (OMISSIS) verso (OMISSIS)), e disponeva, tra l’altro, anche la confisca dell’autovettura A.R. 147 tg. (OMISSIS) in sequestro.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla disposta confisca dell’autovettura condotta dall’imputato ma di proprietà di tal J.T. che gliel’aveva data in prestito.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e per difetto di legittimazione.

Invero, il giudice a quo ha congruamente e correttamente motivato in ordine alla confisca dell’autovettura, benchè intestata a terzo soggetto, spiegando che la stessa era evidentemente utilizzata per il trasporto dello stupefacente come emergeva dal nascondiglio predisposto all’interno del vano motore per l’occultamento della sostanza.

Ed anzi, si tratta di un caso emblematico già esaminato da questa Corte: "Ai fini della confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., comma 1, possono considerarsi "destinate" a commettere il reato tanto le cose intrinsecamente funzionali alla realizzazione dell’illecito (come ad esempio le armi) che gli oggetti modificati dall’agente allo scopo di assicurarne la specifica idoneità, non rilevando in tal caso l’eventualità che tali oggetti conservino anche la funzionalità originaria e restino utilizzabili per finalità non delittuose. Ne consegue la legittimità della confisca disposta con riguardo ad una autovettura trasformata mediante la creazione di un vano occulto destinato al trasporto di sostanze stupefacenti, sebbene il nascondiglio non sia stato utilizzato costantemente o contestualmente al fatto per il quale si procede".

(Fattispecie relativa ad un taglio praticato nell’Imbottitura della porzione inferiore di un sedile). (Cass. pen. Sez. 6, n. 37888 dell’8.7.2004, Rv. 229983).

L’Inammissibilità del ricorso discende, peraltro, anche dal palese difetto di legittimazione ( art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) del ricorrente che, per sua stessa ammissione, è privo del diritto di proprietà sul bene in sequestro.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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