Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 3114 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 20.09.2004 e per i motivi in esso dedotti T. G. ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento al Comando Regionale della Sardegna.

Si sono costituite le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 5188 del 2004 è stata accolta l’istanza cautelare.

Con istanza di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse depositata il 26.01.2011 il procuratore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito ha partecipato, nelle more del giudizio, ad una nuova procedura di trasferimento, ottenendo il trasferimento definitivo al Comando Regionale della Sardegna, e non ha, dunque, più interesse alla decisione dell’appello.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 1.02.2011.

Il Collegio, dato atto di quanto sopra, non può che rilevare come, nelle more del giudizio, sia venuto a mancare un presupposto per la definizione nel merito del ricorso in appello e dichiararlo, di conseguenza, improcedibile.

Sussistono, in considerazione dell’esito, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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