Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 24-05-2011, n. 20586 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di F.F. avverso l’ordinanza emessa in data 5.7.2010 dal Tribunale del riesame di Lucca che rigettava l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’autovettura VW Polo tg. (OMISSIS) di proprietà del F. proposta nell’interesse del medesimo.

Infatti, in data 31.5.2010 Ufficiali di P.G. della Compagnia Carabinieri di Viareggio effettuavano il sequestro ex art. 321 c.p.p. della detta autovettura condotta da M.C.A..

I Militari avevano fermato il mezzo e sottoposto il M. ad accertamenti alcoltest dai quali era emersa la presenza di un tasso alcolico pari a g/l 1,84 alle ore 03.16 e 1,77 alle ore 03.44.

La P.G. aveva inoltre segnalato che al momento della uscita dall’auto il M. aveva manifestato linguaggio sconnesso e che lo stesso presentava altresì alito vinoso e sottoposto il mezzo a sequestro preventivo pur essendo lo stesso intestato a F.F. in quanto costui al momento dell’accertamento era presente sulla VW Polo e non poteva essere quindi considerato estraneo al reato che s’ipotizzava essere quello di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) per il quale la confisca era obbligatoria e non potendo il proprietario essere considerato soggetto estraneo al reato.

Il Tribunale riteneva la possibilità del concorso nel reato di guida in stato di ebbrezza da parte del proprietario e passeggero dell’auto, odierno ricorrente e che, comunque, solo nel corso delle ulteriori indagini e del giudizio avrebbe potuto essere verificata la sua reale estraneità al reato e la veridicità delle circostanze relative alla sua versione dei fatti (separazione dal M. prima dell’assunzione di bevande alcoliche da parte di quest’ultimo, per reincontrarsi successivamente e la non percepibilità dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava il M.).

Il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 27 Cost. (violazione del principio di legalità e personalità della sanzione penale, del principio della presunzione di innocenza e dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), assumendo che non vi era alcuna prova che il M. guidasse in stato di ebbrezza, in quanto il controllo dei CC. era stato effettuato almeno ad un orario successivo (dopo le 4,30) a quello in cui furono eseguiti i due tests alcolimetrici (3,16 e 3,44); che il F. non era stato in grado di avvedersi dello stato di ebbrezza in cui versava il M. e che, qualora se ne fosse accorto, di certo non avrebbe consentito che quegli guidasse l’autovettura. Il ricorso è infondato.

I presupposti dello stato di ebbrezza del conducente sono stati tratti dalle annotazioni di P.G. a proposito delle condizioni estrinseche ed oggettive (linguaggio sconnesso ed alito vinoso: che, in quanto tali, non potevano essere percepiti solo dai militari intervenuti bensì anche da qualsiasi astante, a fortori da chi gli sedeva accanto) del M..

E ciò a prescindere dall’eloquente esito dei test alcolimetrici che dal testo dell’ordinanza risultano effettuati agli orari sopra indicati, mentre non emerge affatto che l’orario del controllo dei CC. sia stato successivo alle 4,30. Nè occorre vagliare la possibilità, almeno teorica, di un concorso nel reato, a parte del F.: infatti come già affermato da questa Corte, "ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera" (Sez. 4, n. 34687 del 14.7.2010, Rv. 248087). Invero, la figura dell’estraneo al reato, cioè colui che non abbia avuto alcun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato (Sez. 1, n. 3281 del 2.5.2000, Rv. 216425), non coincide con quella del non partecipe nel reato.

Orbene, va osservato che la L. 29 luglio 2010, n. 120, ennesima legge di riforma del Codice della Strada, non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca.

Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2 c.p., comma 4, e L. n. 689 del 1981.

Quanto al sequestro, in particolare, salvo il profilo riconducibile all’art. 321 c.p.p., comma 1, esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186 e 187 C.d.S.), appare espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito dell’art. 186, comma 2, lett. c), e art. 187, comma 1: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che …" o similari.

Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l’agente o l’organo accertatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all’art. 205).

L’applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 c.d.s. scaturiscono dall’espresso rinvio all’art. 224 ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto si evince che il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s., non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa. Ma quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, come nel caso di specie, in mancanza di disposizioni transitorie, v’è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

La novella normativa, difatti, non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all’epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti (cfr. Sez. 4, n. 40523 del 4.11.2010 Rv. 248859): cioè, lo stato di ebbrezza alcolica del conducente nei limiti previsti dall’art. 186 C.d.S., comma 2 C.d.S., lett. c).

Consegue il rigetto del ricorso e, al sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *